Lezione 5 - Le autonomie: b) Comuni

2.68k views8446 WordsCopy TextShare
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
Video Transcript:
eccoci alla quinta lezione del nostro corso il corso che sto facendo per pubblica pubblica lo sappiamo e la scuola degli amministratori di anci rivolta soprattutto ai giovani amministratori io sono sempre al falso celotto insegno diritto costituzionale a roma tre e oggi sono qui per parlarvi proprio dei comuni i comuni hanno un importante rilievo costituzionale soprattutto dopo la riforma del 2001 sappiamo che i comuni sono gli enti territoriali base e sono citati soprattutto nell'articolo 114 e nell'articolo 118 della costituzione nell'articolo 114 noi abbiamo proprio la struttura della repubblica l'ordinamento territoriale perché qui siamo nel titolo quinto
della parte seconda quello proprio sull'ordinamento delle autonomie la repubblica articolo 114 è costituita dai comuni dalle province dalle città metropolitane dalle regioni e dallo stato quindi vedete la struttura dal basso cioè il fatto che la struttura sussidiaria dello stato partito a livello più vicino ai cittadini i comuni e poi alla fine si sale per arrivare allo stato questo è importante perché invece la costituzione del 1948 si basava sullo stato come ente centrale da cui a cascata discendevano tutti gli altri enti quindi con la riforma del 2001 i comuni sono posti al centro ai comuni come
anche a province città metropolitane e regioni sempre l'articolo 114 garantisce l'autonomia e questa autonomia si sviluppa con propri statuti poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione anche questo è un principio importante perché l'autonomia dei comuni ma anche delle province delle regioni e delle città metropolitane è fissata in costituzione ed è poi declinata nello statuto lo statuto sappiamo è la piccola costituzione l'atto fondamentale con cui l'ente locale comune provincia città metropolitana regione va a sviluppare quelli che sono i suoi poteri fondamentali poi il potere normativo si va ad esplicare con una serie di regolamenti
perché i regolamenti invece disciplinano in concreto e in pratica quella che è l'attività più del singolo comune rileva anche l'articolo 118 della costituzione l'articolo 118 e quella sulla funzione amministrativa e anche qui troviamo la stessa impostazione sussidiaria cioè dal livello più basso le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province città metropolitane e regioni è stato sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza anche questa è una grandissima novità della riforma del 2001 perché anche qui si parte sussidiariamente dal basso per le funzioni amministrative e se
poi si va verso l'altro ancora le funzioni di comuni province città metropolitane sono proprie cioè quelle che sono individuate da se stessi negli statuti nei regolamenti e poi sono quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze sappiamo sempre e ancora che l'articolo 118 pone anche la sussidiarietà orizzontale cioè stato regioni città metropolitane province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà che cosa significa che anche i privati contribuiscono in forma individuale o associata a svolgere città di
interesse regionale proprio sulla base del principio di sussidiarietà cioè la repubblica svolge le funzioni pubbliche non solo attraverso gli enti pubblici ma anche enti privati che collaborano questa è la struttura base costituzionale e le citazioni dei comuni quindi nella lezione precedente abbiamo visto regioni e province sappiamo che sono state attivate le città metropolitane le città metropolitane quindi cui si discuteva in italia da circa 30 anni alla fine sono diventate una sorta di provincia nelle maggiori città italiane ne vanno a sostituire la provincia non si è riusciti a trovare quella configurazione che si voleva avere anche
per tutta una serie di difficoltà operative proprio sul ruolo particolare che la città metropolitana deve avere come questa grande città perché serve una grande città perché a roma milano torino bari catania napoli e così via serve una programmazione più ampia di territorio di area vasta e non è solo il comune a poter gestire tutto questo ma soprattutto oggi serve una gestione integrata noi sappiamo anche questa è una cosa importante da ricordare in via di approccio alla nostra lezione che in italia il numero dei comuni che sostanzialmente invariato negli ultimi 80 anni infatti ci aggiriamo sempre
intorno agli 8.000 comuni invece altri paesi europei nella francia la germania hanno in questi anni in questi 70 80 anni dimezzato il numero dei comuni proprio perché in fondo la struttura sociale della nostra società è cambiata prima si viveva di più in piccole e medie città anche per dedicarsi all'agricoltura attività locali oggi invece la popolazione va a portarsi sempre di più intorno ai grandi centri quindi che cosa è successo che in italia proprio la struttura comunale pur essendo rimasta territorialmente quasi invariata nel numero ha avuto bisogno sempre più di funzione da gestire in via associata
come vedremo meglio proprio per garantire i servizi d'altra parte i comuni soprattutto i piccoli comuni non riescono in autonomia ad avere il personale le risorse e quindi per gestire i servizi locali devono associarsi in vario modo invece in francia in germania la scelta è stata diversa è stata quella di cambiare radicalmente il numero dei comuni accorpandoli in maniera robusta e da questo accorpamento discende quindi una struttura comunale molto più snella come numero ma questi sono problemi di politica legislativa che non si è riusciti ancora affrontare in maniera comoda ne sappiamo che la disciplina dei comuni
va a rinvenuta nel testo unico degli enti locali prima e c'è il testo quello del 1990 la legge numero 142 e poi invece il decreto legislativo 267 del 2000 e questi sono i testi base su cui si è formata proprio l'autonomia dei comuni ed eccoci a parlare di cosa sono i comuni quindi i comuni sono secondo la struttura della nostra costituzione enti autonomi con propri statuti propri poteri proprie funzioni il comune che cos'è è l'espressione della località quindi della comunità locale cura gli interessi promuove lo sviluppo della comunità troviamo anche una citazione di questo nell'articolo
3 del testo unico enti locali e da autonomia statutaria normativa organizzativa finanziaria quindi è la cellula primaria la cellula base delle organizzazione amministrativa quali sono gli organi del comune ora lo sappiamo bene il consiglio comunale che è un piccolo parlamento eletto eletto con compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo guardata dell'articolo 42 del testo unico enti locali è formato da un numero variabile di mende seconda della grandezza del comune ed è presieduto dal sindaco il sindaco da trent'anni a questa parte è eletto direttamente dal c dai cittadini anche qui c'è stato un importante passaggio dalla
forma di governo parlamentare a quella presidenziale in che senso prima noi cittadini fino a 30 anni ho solo e leggevamo il consiglio comunale all'interno del consiglio comunale si eleggeva il sindaco questo praticamente è la stessa struttura che ancora abbiamo per lo stato centrale perché lo sappiamo lo abbiamo ripetuto più volte anche in questo corso che noi cittadini italiani e leggiamo le camere poi sono le camere e individuare in fondo il titolare dell'indirizzo politico quindi il capo del governo come il sindaco e lo individuano però con la fiducia parlamentare sulla base delle coalizioni politiche quindi la
forma di governo parlamentare porta a che sia il parlamento l'assemblea a scegliere la guida del governo invece nelle forme presidenziali è il popolo che direttamente sceglie la guida del governo con le elezioni dirette che questo accade da trent'anni a questa parte per i comuni e da una ventina d'anni a questa parte anche per le regioni che come abbiamo detto sono forme presidenziali questo è importantissimo per una ragione se viene meno per qualsiasi ragione politica personale il sindaco il presidente alla regione l'ente non può fare un altro governo bisogna andare a votare invece noi sappiamo che
a livello centrale quando il governo viene meno perché il governo conte non ha più la fiducia il governo renzi non ha più la fiducia il governo berlusconi non ha più la fiducia si può formare un altro governo questa la grande differenza fra la struttura parlamentare struttura presidenziale il sindaco sappiamo che il sindaco eletto direttamente anche qui i modelli elettorali variano a seconda dei piccoli grandi comuni anche cui possano avere il turno unico o il doppio turno come vedremo il sindaco guida la giunta e asseconda sempre della grandezza del comune può precedere anche il consiglio oppure
per il consiglio cioè soprattutto nei comuni più grandi presidente del consiglio troviamo nell'articolo 54 del testo unico enti locali un po il dettaglio dei poteri del sindaco poi abbiamo ancora il collegio dei revisori il collegio dei revisori eletto da tre membri dal consiglio comunale che quindi deve valutare la regolarità dell'ente siamo ancora sulla fase dei degli organi generali poi c'è il difensore civico il difensore civico un organo che ha avuto grande moda e grande pubblicità 20 30 anni fa quando si pensava che fosse veramente l'organo per tutelare cittadini a verso la pubblica amministrazione quest'organo non
ha sempre funzionato benissimo in italia alcuni comuni hanno ancora un difensore civico molto attivo altri invece hanno un po perso questa funzione anche perché a livello centrale livello statale non si è mai avuto un difensore civico centrale dello stato italiano poi c'è la parte burocratica la parte amministrativa lì ci sono gli uffici con gli uffici dirigenziali gli uffici non dirigenziali che dirigono la attività del comune e al vertice amministrativo cioè il segretario comunale che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e anche qui ci può essere un direttore generale inoltre
per i comuni con più di 15mila abitanti che cosa fanno i comuni sempre in via generalissimo gestiscono i servizi pubblici i servizi pubblici sono il trasporto l'energia le infrastrutture essenziali l'acqua le scuole quindi i servizi più vicini ai cittadini per questo nella sussidiarietà il comune molto importante per questo ruolo che ha accanto ai cittadini come può gestire organizzativamente i suoi servizi il comune anche questo è un punto importante tradizionalmente il comune o li gestiva in proprio o creava un azienda speciale cioè un'organizzazione autonoma con autonomia amministrativa e contabile prova per la gestione in economia a
volte il comune dava anche a terzi questa gestione invece dal 1990 è un po cambiata la struttura poi sono state tante altre modifiche normative che vedremo che adesso i servizi pubblici locali sono gestiti anche come impresa quali sono i servizi pubblici locali quelli che hanno ri la rilevanza economica vanno distinti invece dai servizi sociali perché i servizi sociali invece sono e restano servizi gestiti direttamente dal comune e non attraverso la forma societaria anche qui vedremo meglio come funzionano i servizi in forma di impresa e quelli che invece avendo ancora l'utilità sociale rivestono le forme più
tradizionali i servizi pubblici quindi possono poi essere gestiti questo è molto importanti in forma societaria con le aziende speciali ma anche con le società le società miste le società a prevalenza quindi pubblica le società in house anche qui vedremo che cosa significa che la società è tutta pubblica e mista sappiamo che in house deve avere una quota rilevante di gestione pubblica almeno l'ottanta per cento ea quel punto alla grande conseguenze può avere affidamenti diretti proprio perché è dell'ente pubblico che ha lo stesso controllo il controllo analogo e quindi sotto la diretta guida dell'ente per cui
pur essendo una società è pubblica e si applicano regole particolare sugli appalti e tutte le regole degli organismi di diritto pubblico ovviamente la forma organizzativa su come gestire i servizi spetta alla piena discrezionalità dell'ente locale anche in base al territorio la popolazione alla struttura però sempre di più la legge incentiva anche forme di associazioni tra comuni nella gestione dei servizi e quindi abbiamo l'unione dei comuni poi abbiamo fra le unioni dei comuni anche le comunità montane che sono una particolare forma di unione di comuni anche qui bisogna ricordare che poi la corte costituzionale di definisce
enti locali autonomi come un caso speciale proprio di unione fra comuni creati per valorizzare le zone montane perché perché tante volte soprattutto nelle zone montane sulla frammentazione di piccoli comuni e quindi non si riesce a gestirli e valorizzarlo adeguatamente poi oltre alle unioni sono le associazioni tra comuni poi le convenzioni poi i consorzi sono tutte modalità di gestione dei servizi fatta questa introduzione come al solito passo la parola la professoressa pistorio che farà una seconda parte di maggiore approfondimento sulla struttura il funzionamento dei comuni sulle regole anche elettorale e quello che abbiamo detto e per
come soldi avremmo le slide di autovalutazione per concludere questa lezione buongiorno a tutti oggi parliamo del ruolo dei comuni e delle funzioni dei comuni nell'ordinamento giuridico italiano sappiamo bene quanto la riforma del titolo quinto parte seconda della costituzione abbia sostanzialmente inciso nell'ambito di quella che è la forma di stato italiano e soprattutto con riguardo alla ripartizione delle funzioni legislative amministrative dei diversi enti territoriali e il ruolo dei comuni è mutato significativamente anche a seguito di una molteplicità di modifiche intervenute proprie tramite la legge costituzionale 3 2001 ha innanzitutto l'articolo 114 della costituzione viene profondamente modificato
dalla riforma del titolo quinto ed è la norma che potremmo dire cardine nella ripartizione dei livelli di governo nell'ambito di quella che è la nostra forma di stato la forma di stato che caratterizza l'ordinamento italiano prima che intervenisse la legge di revisione costituzionale ovvero la legge 3 del 2001 che ha modificato il titolo quinto parte seconda della costituzione che si apre proprio con l'articolo 114 della costituzione in tale articolo si leggeva che la repubblica si riparte in regioni province e comuni non c'era alcun riferimento allo stato e questo in realtà si desumano dal fatto che
lo stato era considerato un ente come dire naturale nella repubblica un ente esponenziale titolare di quegli interessi della collettività la cui presenza non era nemmeno necessaria da menzionare affronta appunto del ruolo di preminenza gerarchica fondamentale che espletava nell'ordinamento giuridico in particolar modo appunto nella forma di stato oggi la stessa disposizione subisce un cambiamento significativo in forza appunto della modifica apportata dalla legge costituzionale 3 2001 oggi leggiamo nell'articolo 114 che la repubblica è costituita dai comuni dalle province dalle città metropolitane dalle regioni e dallo stato i comuni le province le città metropolitane e le regioni sono
enti autonomi con propri statuti poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione vediamo quindi un cambio di verbo significativo la repubblica oggi non è più ripartita dal punto di vista territoriale ma è costituita da diversi enti territoriali il cambio di verbo importante e significativo perché dietro questa scelta si cela in realtà una modifica sostanziale importante e significativa cioè si vuole dire che la repubblica è formata per opera e per azione di tutti i diversi livelli di governo dare più piccole cellule che sono i comuni fino ad arrivare poi allo stato che questa volta viene
menzionato nel testo costituzionale la disposizione per così per come viene interpretata quindi individua sullo stesso piano quelli che sono i diversi enti territoriali in virtù di un principio fondamentale che è quello del pluralismo istituzionale paritario in forza del quale tutti gli enti territoriali di cui si compone la repubblica devono godere di una pari dignità istituzionale e quindi costituzionale ecco allora che diventano dei veri e proprio meglio vengono riconosciuti come veri e propri ordinamenti giuridici all'interno dell'ordinamento giuridico o statale e sappiamo bene come è possibile la pur la cui esistenza la pluralità di ordinamenti giuridici là
dove appunto per ordinamento giuridico si intende quella struttura costituita da una pluri soggettività una normazione un'organizzazione ecco riconoscere che i diversi enti possano dar luogo a veri e propri ordinamenti giuridici ha un significato particolarmente importante perché significa riconoscere loro una autonomia e una dignità costituzionale e soprattutto l'esser titolari di poteri importanti nell'ambito della forma di stato prescelta per l'ordinamento giuridico italiano peraltro viene meno a fronte della nuova formulazione prescelta quel rapporto diciamo privilegiato che in passato legava la repubblica allo stato non stato non si trova che in quella posizione di assoluta naturale su superiorità gerarchica
rispetto agli altri enti territoriali infatti è menzionato ed è menzionato insieme agli altri enti territoriali questo nuovo questa nuova ricostruzione questo nuovo rapporto tra i diversi enti territoriali trova un'espressa conferma nella giurisprudenza della corte costituzionale che già all'indomani della riforma del titolo quinto chiarisce effettivamente il significato da attribuire alla nuova formulazione dell'articolo 114 della costituzione ed infatti ad esempio nella sentenza 106 del 2002 leggiamo che la riforma del titolo quinto ha ridisegnato di certo un nuovo modo di essere del sistema delle autonomie e quindi nella versione attuale l'articolo 114 si legge e si comprende gli
enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello stato come elementi costitutivi della repubblica quasi a svelarne sottolinea la corte in una formulazione sintetica la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare molto importante questa derivazione come sottolinea la corte dell'esistenza di questi enti territoriali dal principio democratico che dalla sovranità popolare perché induce a considerare a riflettere sul fatto che tutti gli enti a questo punto sulla base di quanto indicato nell'articolo 114 ricevono proprio dal testo costituzionale una legittimazione a concorrere alla determinazione di quelle che sono le politiche pubbliche cioè le politiche che sono indispensabili
per realizzare quelli che sono dei jesi delle esigenze della collettività ma allo stesso tempo in quanto portatori di esigenze proprie specifiche della realtà territoriale in cui appunto essi operano soddisfano quelli che sono degli interessi peculiari cioè sembrerebbe questa diciamo derivazione dalla legittimazione democratica dal principio di sovranità idonea a garantire un perfetto equilibrio un bilanciamento tra quello che a me esigenza della collettività e esigenze specifiche di cui singoli ordinamenti giuridici territoriali ovvero di cui i singoli enti territoriali sono portatori quindi un equilibrio importante da garantire in virtù di questo nuovo riconoscimento di questa dignità costituzionale e
istituzionale a dissi riconosciuti ovviamente questa paritarietà questa dignità costituzionale istituzionale degli enti costitutivi implica una differenziazione cioè paritarietà non significa eguaglianza da ogni punto di vista dal momento che come emerge nel testo della costituzione e si desume comunque dall'interpretazione diciamo sistematica delle diverse disposizioni paritarietà di pari dignità istituzionale e costituzionale significa parità dal punto di vista funzionale dal momento che è la stessa costituzione riconosce le funzioni diverse allo stato alle regioni agli enti territoriali minori quindi una parità sul piano istituzionale costituzionale non si traduce ovviamente in una stessa in uno stesso riconoscimento delle funzioni anzi
come è ribadisce la corte costituzionale a partire la sentenza 274 del 2003 l'articolo 114 della costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro la corte costituzionale poi l'occasione in questa circostanza per precisare quindi le diverse funzioni di cui sono titolari i differenti enti territoriali ricordando ad esempio che basti considerare persone allo stato spetta il potere di revisione costituzionale la legge di revisione costituzionale adottata appunto dal parlamento in grado di apportare una modifica all'intero testo costituzionale eccezion fatta come ben sappiamo per i principi
supremi diritti inviolabili immodificabili intoccabili nella loro essenza nel loro contenuto essenziale quindi allo stato solo lo stato per disporre il potere televisione e che i comuni le città metropolitane le province non hanno potestà legislativa evidente quindi una diversità sul piano funzionale in in relazione a quelli che sono i diversi enti questa diversità funzionale dice la corte si ricollega la diversa ampiezza della base sulla quale poggia la legittimazione di ciascun ente in forza di quanto statuito dall'articolo 114 della costituzione quindi indubbiamente lo stato rappresenta quello che è lento e rappresentativo degli interessi dell'intera collettività e da
un punto di vista istituzionale e costituzionale sullo stesso piano rispetto agli altri ed però è chiaro che è titolare di funzioni diverse proprio perché in virtù di quella unitarietà che ha chiamato realizzare ed assicurare svolge nelle funzioni differenti e quindi la pari dignità istituzionale la paritarietà costituzionale di cui tutti gli enti territoriali godono in virtù della modifica apportata dalla riforma del titolo quinto parte seconda della costituzione che quindi cerca di abbandonare quantomeno dal punto di vista formale quell'impianto sostanzialmente centralista che vedeva al centro della forma di stato nell'ordinamento giuridico italiano solo ed esclusivamente lo stato
ne era abbandonata nel abbandonata in forza di una ripartizione in cui cioè gli enti territoriali costituiscono la repubblica ovvero si trovano in una posizione attiva sono dei veri e propri protagonisti che godono della stessa parità istituzionale e costituzionale dello stato ma ovviamente si trovano in una nell'esercizio meglio sono titolari che funzioni ben diverse rispetto alle funzioni garantite e che deve perseguire che deve esercitare lo stato quel che occorre però sottolineare quindi è sicuramente la nuova dignità costituzionale di cui godono tutti gli altri enti territoriali in virtù della modifica apportata all'articolo 114 dalla legge costituzionale 3
del 2001 quindi una stessa parità da un punto di vista istituzionale e costituzionale una diversa ripartizione di funzioni ciascuno nel rispetto di quelli che sono gli interessi che devono perseguire sulla base di quattro individuato dal testo costituzionale per meglio comprendere il ruolo il grado di autonomia di cui godono i comuni nell'esercizio delle loro funzioni occorre riflettere anche su alcune competenze per lo più legislative che vengono riconosciute allo stato e alle regioni e che hanno delle forti ripercussioni sull'esercizio delle funzioni proprie dei comuni per esempio l'ordinamento degli enti locali occorre riflettere anzitutto sull'organo stato o regione
cui spetta l'esercizio della funzione legislativa in merito a questa materia fondamentale una materia molto ampia ovvero determinata dal cosiddetto ordinamento degli enti locali allora rispetto a tale individuazione diciamo che la giurisprudenza della corte costituzionale all'indomani della riforma del titolo quinto ha sostanzialmente confermato queste sistema precedente rispetto alla modifica sentenza che potremmo definirla diciamo capostipide nella individuazione della ripartizione delle competenze tra stato e regioni in ordine all'ordinamento degli enti locali e la sentenza numero 48 del 2003 una sentenza in cui si ribadisce un principio fondamentale è già a ripeto precedente rispetto alla modifica del titolo quinto
ovvero la sostanziale differenziazione tra regioni ad autonomia speciale e regioni ad autonomia ordinaria perché le regioni ad autonomia speciale godono di una assoluta indiscussa competenza a disciplinare l'ordinamento degli enti locali che si trovano all'interno delle regioni stesse ben diversa invece la regolamentazione per quel che riguarda le regioni ad autonomia ordinaria rispetto a queste infatti occorre sottolineare il rapporto che intercorre tra stato e regioni per quel che riguarda la regolamentazione in via legislativa dell'ordinamento degli enti locali a tal proposito la corte costituzionale sempre nella sentenza 48 del 2003 precisa che nel caso specifico dell'ordinamento degli enti
locali il nuovo testo dell'articolo 117 non fa che ripercorrere in forme nuove le tracce del sistema pre esistente in cui le sole regioni a statuto speciale già godevano di una competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali del proprio territorio mentre le regioni ordinarie ne erano assolutamente prive quindi la corte esclude ribadendo appunto la ripartizione brevi presidente precedenti che l'ordinamento degli enti locali possa entrare nella competenza delle regioni ad autonomia ordinaria e allora chi spetta siffatta materia sulla base della nuova ripartizione delle competenze legislative prescritte dall'articolo 117 la competenza spetta allo stato completamente e
rientra sulla base di quanto affermato dalla corte nell'articolo 117 comma 2 lettera b ovvero legislazione elettorale organi di governo e funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane e nell'ambito di questa materia di potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117 comma 2 lettera perché secondo la corte di rientra l'ordinamento degli enti locali e quindi allo stato ad essere competente a disciplinare tutti questi diversi aspetti che incidono in maniera significativa sul sulla competenza sulla funzione sul grado di autonomia dei comuni il nuovo testo dell'articolo 117 della costituzione dice la corte ha sostanzialmente confermato il sistema previgente
nel quale le ragioni le regioni ordinarie a differenza di quelle a statuto speciale non avevano alcuna competenza in materia di ordinamento degli enti locali appartenenti al rispettivo territorio né d'altra parte prosegue la corte si può dire che nella predetta materia non sia compresa anche la relativa legislazione elettorale già che secondo la corte la configurazione degli organi di governo degli enti locali i rapporti fra gli stessi le modalità di formazione degli organi e quindi anche le modalità di formazione degli organi rappresentativi sono aspetti di questa materia quindi l'ordinamento della repubblica rientra in una materia di potestà
legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p nell'ordinamento degli enti locali rientra anche la legislazione elettorale che quindi spetta alla potestà legislativa esclusiva statale e quindi escluso qualsiasi intervento da parte delle leggi ad autonomia ordinaria rispetto alla legislazione elettorale però c'è da fare una precisazione una precisazione che conferma quanto sia importante l'interpretazione sistematica del testo costituzionale garantita dalla corte costituzionale sulla base appunto dei diversi disposti perché è di poco successiva a questa sentenza quella in cui la corte si sofferma sul riconoscimento in dubbio dell'appartenenza della legislazione elettorale alla materia dell'ordinamento degli enti
locali e quindi sull'appartenenza di siffatta materia alla competenza legislativa esclusiva statale con una precisazione però firma la corte con un limite che incontra la potestà legislativa esclusiva statale un limite che si desume da una chiara interpretazione dell'articolo 122 della costituzione l'articolo 122 della costituzione infatti al primo comma prevede espressamente che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi ciò detto la corte costituzionale quindi ammette che la legislazione elettorale rientra nell ordinamento o degli enti locali e quindi appartiene alla potestà legislativa esclusiva statale ma con un limite afferma è infatti sostiene che l'attuale articolo 122 comma 1 della costituzione ha sottratto alla materia scusate ha sottratto la materia alla legislazione dello stato e la attribuita a quella delle regioni la materia relativa afferma la corte ai casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale quindi sulla base di tale precisazione la corte afferma che per ragioni di congruenza sistematica la competenza legislativa esclusiva
dello stato in materia di legislazione elettorale dei comuni oltre che delle province nelle città metropolitane previste all'articolo 117 comma 2 lettera b e ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità oltre 20 ineleggibilità a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali oltre che provinciali e delle città metropolitane quindi un'interpretazione sistematica del testo costituzionale una lettura dell'articolo 117 comma 2 lettera p congiunta con l'articolo 122 comma 1 della costituzione induce a riflettere sul fatto che mentre l'ordinamento della recupero stiramento e gli enti locali rientra la potestà legislativa esclusiva statale e che
la legislazione elettorale indubbiamente fa parte di quest'ultima materia è da escludere rispetto alla legislazione elettorale la disciplina in merito alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità dal momento che appunto il combinato disposto di tali articoli induce a ritenere che non possa rientrare nella materia di potestà legislativa esclusiva statale sarebbe altrimenti incongruente con quanto stabilito dall'articolo 122 quindi è proprio l'importanza dell'interpretazione delle diverse disposizioni costituzionali alla luce di quanto chiarito dalla corte costituzionale che consente di comprendere appunto i diversi aspetti di cui si compone la materia ordinamento degli enti locali che una materia indubbiamente ampia indubbiamente differenziata
quindi se l'ordinamento degli enti locali un siffatto precisazione rientra indubbiamente nella potestà legislativa esclusiva statale è altresì vero che nel corso del tempo la corte costituzionale continua diciamo a ritagliare degli ambiti materiali dall ordinamento degli enti locali rispetto alla potestà legislativa esclusiva statale cioè che significa che individuo dei settori individuati delle suv materie che si sottraggono che vengono sottratte alla sta legislativa esclusiva di quell articolo 117 comma 2 lettera p e invece vengono diciamo attratte nell'alveo di quella competenza residuale delle regioni quindi nel corso del tempo viene ridisegnato il rapporto tra stato e regioni in
materia la competenza in materia in riferimento a quella che è la competenza e l'ordinamento degli enti locali per esempio la corte costituzionale riconosce che la disciplina delle comunità montane non rientra nella materia di potestà legislativa esclusiva statale quindi va sottratta alla potestà dello stato è ricompresa nell'ambito della potestà legislativa residuale regionale afferma infatti la corte che la disciplina delle comunità montane pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta il decreto legislativo numero 267 del 2000 rientrate la competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117 comma 4 della costituzione quindi si distacca dalla
potestà legislativa esclusiva statale per rientrare come è ovvio sulla base della ripartizione delle materie in una materia non altrimenti prevista nel testo costituzionale e cioè in quella competenza residuale di cui godono le regioni viene poi ritagliato nel corso del tempo un altro ambito materiale un altro lembo a favore della potestà legislativa residuale regionale che diciamo fa parte dell'ordinamento degli enti locali e viene sottratto alla competenza statale e si tratta dell organizzazione degli uffici degli enti locali quindi tutto ciò che attiene ai profili organizzativi dei singoli uffici degli enti locali rientra nella potestà esclusi e scusate
la potestà residuale delle regioni essendo sottratta a quella che la potestà legislativa esclusiva statale quindi nel corso del tempo una successiva interpretazione per meglio definire le competenze tra stato e regioni in merito all ordinamento degli enti locali ovviamente nel corso del tempo cambia anche la valutazione della corte circa alcuni sintomatici esperti alcuni ambiti materiali per esempio la gestione del servizio idrico per lungo tempo è stato riconosciuto dalla corte come appartenente all'ordinamento degli enti locali e il rientrante dunque nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117 comma 2 lettera p intorno ai primi anni della
primi mesi del 2010 invece la corte costituzionale riconosce che tale materia sia sempre di competenza legislativa esclusiva statale ma non sulla base della lettera p bensì in quanto rientrante nella tutela della concorrenza quindi riconosce sempre la potestà dello stato in materia in maniera esclusiva ma con riguardo ad un altro ambito materiale e con le differenze che la tutela della concorrenza come materia non materia come materia trasversale indubbiamente sappiamo che che ottiene nel corso del tempo nella ripartizione tra le diverse tre diversi ambiti materiali cioè questo per dire come anche nel corso del tempo stesse alcuni
aspetti peculiari aspetti dell'ordinamento degli enti locali hanno cambiato ambito operativo pur rimanendo nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale perciò se oggi dovessimo come dire fare il punto sull'ordinamento degli enti locali potremmo dire che in linea di principio rientra la disciplina legislativa degli stessi nell'ambito della competenza esclusiva statale ex articolo 8 del 117 comma 2 lettera p ma nel corso del tempo questa determinazione questa l'interpretazione di questa determinazione costituzionale è stato oggetto di successivi cambiamenti volta nel corso del tempo ad attribuire alcuni aspetti ambiti materiali sud materie anche alla competenza residuale delle regioni per quel che
riguarda invece le regioni autonomia speciale nulla è cambiato e quindi rientra l'ordinamento degli enti territoriali degli enti locali nella competenza legislativa di siffatte regioni ancora altro aspetto di particolare rilievo che attiene alla ripartizione di potestà legislativa tra stato e regione in grado di incidere sulla grado di autonomia dei comuni riguarda l'allocazione delle funzioni amministrative l'articolo 118 della costituzione prevede che l'esercizio delle funzioni amministrative specchi a quello che il comune ha cioè la real ente territoriale più vicino al cittadino maggiormente in grado e consapevole di esercitare quelle funzioni che siano indispensabili per il soddisfacimento degli interessi
di quegli enti territoriali di cui in particolare il luogo di come appunto il comune è portavoce di interessi però la costituzione nulla dice è quindi fondamentale in tal senso la l'intervento della corte costituzionale per interpretare le disposizioni in essa contenuta in merito a quello che è il soggetto stato o regione competente a scegliere la locazione delle funzioni amministrative ovvero come si desume quella che è la fonte competente ad allocare le diverse funzioni amministrative sulla base di questo diciamo con riguardo a siffatta problematica la giurisprudenza della corte costituzionale è stata particolarmente importante perché ha sempre riconosciuto
che la fonte competente ad allocare le funzioni amministrative sia quella regionale o statale sulla base della competenze costituzionali ad essere riconosciute cioè tenuto conto del diverso il riparto di competenze legislative ciò significa che lo stato è legittimato ad esempio ad allocare le funzioni amministrative nelle materie affidate alla competenza esclusiva dello stato così come le regioni invece sono titolari del compito della funzione di allocare funziona ministri nei comuni laddove si tratta di materie residuali rispetto alle quali peraltro la corte costituzionale fa nei primi anni del 2000 un'importante precisazione è la sentenza 379 del 2004 nella quale
la corte precisa che laddove venga in rilievo una materia ascrivibile alla competenza residuale delle regioni è chiaro che spetta a queste ultime può occuparsi della locazione delle relative funzioni amministrative individuando il livello di governo più adeguato allo svolgimento delle medesime il conferimento agli enti locali che funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale avviene tramite apposite leggi regionali ma il conferimento presuppone che ce la porta non solo una previa valutazione da parte del legislatore regionale delle concrete situazioni relative ai diversi settori alla luce dei principi di sussidiarietà adeguatezza differenziazione ma anche la perdurante ricerca del
miglior possibile modello di organizzazione del settore quindi una funzione di particolare rilievo riconosciuta alla l'organo competente e in primis in questo caso alla regione per verificare se e in che modo o allocare le funzioni amministrative agli ambienti locali interessati quindi nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato con pretesto ad allocare le funzioni nelle materie di potestà residuale indubbiamente le regioni residuano le materie di legislazione concorrente stato regioni rispetto alle quali la vocazione della funzione amministrativa specifica la corte deve essere fatta tenuto conto di quel ruolo complementare di cui vuoto lo stato e regioni nell'esercizio
di tali potestà legislative e allora dice la corte che lo stato si deve occupare dell'individuazione dei principi fondamentali e delle discipline di tali principi le regioni sono invece competenti alla allocazione delle funzioni amministrative e competenti e disciplinare la relativa disciplina di dettaglio quindi è fondamentale anche rispetto a siffatta materia o con medio riguardo alla allocazione delle funzioni amministrative di cui sono indubbi titolari i comuni il ruolo dello stato e delle regioni e l'indubbia ripercussione in merito alla diversa ripartizione alle competenze statali e regionali rispetto all'autonomia di cui godono i comuni l'articolo 118 della costituzione così
come modificato a seguito della legge costituzionale 3 del 2001 introduce un cambio di rotta significativo per quel che concerne la allocazione delle funzioni amministrative e il sistema previgente infatti come già abbiamo sottolineato prevedeva una ripartizione delle funzioni amministrative sulla base di quello che era un criterio del parallelismo ovvero laddove il soggetto titolare era titolare di determinate funzioni necessarie allo stesso modo esercitava funzioni amministrative e quindi in virtù diciamo di sì fatto parallelismo l'esercizio delle funzioni amministrative seguiva l'attribuzione della competenza normativa in quelle determinate materie l'articolo 118 così come modificato dal titolo quinto parte seconda della
costituzione sostituisce a questo principio del parallelismo credere sostanzialmente diverso e prevede invece come ente privilegiato titolare di una funzione amministrativa il comune ovvero l'ente più vicino ai cittadini e quindi probabilmente lente più consapevole maggiormente consapevole e quelli che sono i diversi interessi delle diverse esigenze delle singole realtà locali quindi il comune diventa lento e privilegiato nell'esercizio delle funzioni amministrative l'articolo 118 infatti dopo la modifica del titolo quinto prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni quindi come ente privilegiato livello di governo preferito nell'esercizio le funzioni amministra salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite
a province città metropolitane regioni e stato sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza ed adeguatezza quindi il principio fondamentale è l'attribuzione dell'esercizio di tali funzioni al comune come fonte come ente privilegiato con a carattere preferenze alte rispetto ad altri tuttavia l'articolo 118 prevede anche un meccanismo ascensionale che quindi dal basso all'alto consente la vocazione delle funzioni amministrative là dove appunto l'ente più vicino al cittadino sia inadeguato cioè non sia in grado di poter soddisfare quel determinato all esercizio quella determinata funzione o sia indispensabile un intervento unitario da parte dello stato nell'esercizio di quelle
funzioni amministrative e infatti vediamo come diciamo in virtù del principio di sussidiarietà la locazione delle funzioni amministrative l'organo di governo diverso dal comune rappresenti una terna rispetto a quanto individuato all'articolo 118 una deroga che deve essere necessariamente motivata giustificata dopo nido sono valide ragioni desunte sulla base di quanto previsto dal testo costituzionale la giurisprudenza della corte successiva al titolo quinto conferma quindi si è fatta interpretazione ritenendo che il nuovo articolo 118 attribuisce in via di principio ai comuni in tutte le materie le funzioni amministrative ma riserva la possibilità che esse per assicurarne l'esercizio unitario siano
conferite sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza a province città metropolitane regioni e stato ciò in quanto dice la corte è coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che e saggista come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intende raggiungere quindi a fronte di una l'azione circa l'inadeguatezza dell'ente di governo più vicino al cittadino di quella cellula che rappresentata dal comune di soddisfare quelle esigenze di porre mestre di esercitare con le funzioni amministrative allora interviene il livello di governo diciamo più più elevato più
lontano dal cittadino più vicino allo stato fino a raggiungere appunto il intervento statale laddove vi sia un interesse unitario allora il giudizio diciamo la valutazione circa l'inadeguatezza del livello di governo è fondamentale ai fini di una diversa allocazione delle funzioni amministrative che ripeto rappresenterebbe una deroga rispetto al principio generale vero è che poi laddove ciò si dovesse verificare e cioè in attuazione di una sussidiarietà verticale l'allocazione delle funzioni amministrative avvenisse a un livello di governo diverso dal comune per esempio allo stato allora le conseguenze sarebbero significative anche sul piano legislativo e questo a partire dalla
famosa sentenza numero 303 del 2003 della corte costituzionale laddove si riconosce la cosiddetta chiamata in sussidiarietà ovvero nel caso in cui lo stato interviene in attuazione dell'articolo 118 della costituzione il nome del principio di sussidiarietà e avoca a sé delle funzioni amministrative perché è necessario per tu del carattere unitario delle ragioni sottese a quel determinato intervento allora è evidente che la regolamentazione di quelle determinate funzioni avverrà sul piano normativo da parte dello stato questa è la cosiddetta chiamata in sussidiarietà ovvero la vocazione sul piano amministrativo implica anche l'esercizio della funzione legislativa in quel determinato settore
e quanto affermato dalla corte vi dicevo a partire dalla sentenza 303 del 2003 e sentenza particolarmente nota in cui la corte afferma infatti che non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa giacché il principio di legalità il quale impone che anche funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate regolate dalla legge conduce logicamente ad escludere che le singole regioni con discipline differenziate possano organizzare regolari funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere un compito si è fatto quindi la vocazione di funzioni amministrative implica il nome della chiamata in
sussidiarietà anche l'esercizio della funzione legislativa in quelle determinate materie ovviamente il principio di sussidiarietà verticale opera soltanto se nella misura in cui c'è un'esigenza di caratteri unitaria che spingerlo stato di intervenire o una valutazione circa l'inadeguatezza delle comunale ad esercitare tali funzioni qualora invece la lente comunale sia soggetto adeguato il più adeguato a regolamentare con le funzioni amministrative beh escluso l'intervento di qualsiasi altro soggetto e la giurisprudenza della corte costituzionale conferma proprio tale orientamento in più di un'occasione ovvero vi sono sentenze in cui la corte valutando l'inadeguatezza dell'arte comunale e la necessità di un intervento
unitario riconosce appunto la vocazione di funzioni amministrative l'intervento dello stato di altri enti di governo diversi dal comune così come invece vi sono molte sentenze in cui la corte costituzionale invece ribadisce e sottolinea nel caso di specie l'importanza dell'intervento da parte del comune proprio perché l'ente di livello più adeguato a quella determinata fattispecie facciamo qualche esempio trecento sentenza 300 70 del 2003 si tratta della gestiva della gestione della regolamentazione degli asili nido occhi in questa occasione la corte costituzionale e ricostruisce anzitutto tutto il percorso formativo che spinge a siffatta regolamentazione definisce gli asili nido come
quei servizi aziendali di carattere sanitario ed assistenziale a favore di madri che lavorano le maggiori aziende industriali e commerciali e ritiene che la realizzazione e la gestione degli asili nido è essenzialmente affidata ai comuni sulla base di un piano annuale predisposto dalle regioni quindi il comune el'ente locale più adeguato idoneo a soddisfare la regolamentazione di si è fatta disciplina quindi la funzione amministrativa e devono essere attribuite ai comuni con riguardo a siffatta materia ancora per esempio in materia di condono edilizio la corte si trova a censurare una disposizione nella parte in cui essa prevede che
il comune così come le amministrazioni statali e regionali debbano trasmettere ogni anno al prefetto l'elenco delle opere da demolire e che il prefetto proprietà poi all'esecuzione delle demolizioni siffatta a disposizione secondo la corte è proprio in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 118 della costituzione perché tale disposizione non si limita ad agevolare ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del comune o anche in ipotesi a sottoporre l'attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di mancata attività ma sottrae al comune stesso la possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione delle opere abusive senza
che vi siano ragioni che impongano la locazione di tali funzioni amministrative ad un organo statale in deroga quindi a quanto stabilito all'articolo 118 la funzione amministrativa deve essere esercitata al comune salvo che ricorrano esigenze unitario nel caso di specie non c'è alcuna ragione in italia non c'è alcuna motivazione che possa legittimare un intervento di ora mancano diverso né a maggior ragione da parte dello stato quindi in realtà è proprio la dimensione comunale che va privilegiata che va garantita sulla base appunto di quanto indicato dall'articolo 118 altra materia sulla quale lo stato interviene la corte costituzionale
interviene per ribadire la competenza del comune è quella relativa all'assegnazione di soggetti a lavori socialmente utili si tratta di una competenza che deve essere esercitata dal comune perché è lei che maggiormente consapevole delle esigenze e dei bisogni di quella realtà quindi se non esistono delle ragioni ostative è il comune lente privilegiato ancora in materia di protezione civile la corte in più occasione sottolinea che si tratta sostanzialmente di una materia rispetto alla quale la locazione delle funzioni amministrative spetta al comune salvo dice la corte ovviamente che sussistano ragioni di unitarietà ragioni di unitarietà in materia di
protezione civile possono per esempio sul sinistre nel caso di catastrofi di calamità naturali ovvero di situazioni emergenziali particolari che presuppongono l'intervento di un ente unitario ovvero lo stato per soddisfare quelle esigenze appunto della collettività per il resto appunto molte le ipotesi in cui la corte interviene per sottolineare l'importanza dell'adeguatezza dell'ente locale comunale ad esercitare funzioni amministrative in virtù e in conformità e la regola generale prevista dall'articolo 118 è il comune lente privilegiato che deve esercitare funzioni amministrative ovviamente laddove il comune invece si sa non adeguato può intervenire sulla base appunto di questo meccanismo ascensionale ispirato
al principio di sussidiarietà altro livello di governo fino arrivare allo stato nell'esercizio però di questo eventuale potere sostitutivo di altri livelli di governo rispetto al comune occorre garantire o meglio rispettare alcune procedure di garanzia nei confronti del comune anzitutto si tratta in questo caso ovvero nato al principio di sussidiarietà ex articolo 118 e la costituzione di un vero e proprio potere sostitutivo ordinario che si differenzia da quel potere sostitutivo di cui abbiamo già parlato di quell'articolo 120 della costituzione l'articolo 120 della costituzione infatti detta la disciplina relativa ad un potere sostitutivo che potremmo far sì
che viene solitamente definita come potere straordinario ovvero che risponde a delle peculiari ragioni soddisfa alcune specifiche esigenze tassativamente previste all'articolo 120 il governo può sostituirsi a organi delle regioni delle città metropolitane delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali di governi locali quindi nel rispetto tassativo
delle indicazioni prescritte all'articolo 120 può operare il cosiddetto potere sostitutivo straordinario diverso è il potere sostitutivo ordinario di cui invece all'articolo 118 e in attuazione del principio di sussidiarietà cioè relativo alla locazione di funzioni amministrative laddove vi sia appunto un'esigenza di unitarietà di intervento da parte dello stato fughe parte di altri organi per esempio regionali nell'esercizio appunto di un di una funzione amministrativa altrimenti spettante al comune come avviene diciamo o meglio quali sono le garanzie procedimentali prescritte a tutela del comune nel caso di potere sostitutivo ordinario anzitutto o queste garanzie sono stabilite dalla giurisprudenza della
corte costituzionale pochissimi anni dopo la modifica del titolo quinto per rendere appunto operative e soprattutto chiare le garanzie nei confronti dei comuni derivanti dall'attivazione di un potere sostitutivo e della nota sentenza 43 del 2004 a partire dalla quale vengono indicati dei principi fondamentali cioè viene espressamente stabilito che è anzitutto il potere sostitutivo deve essere disciplinato dalla legge le ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi devono astri previsti e disciplinati dalla legge che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali quindi vi deve essere una garanzia espressa individuata in una disposizione legislativa ancora fondamentale è la sostituzione del
da parte del nei confronti del comune può avvenire esclusivamente per il compimento di atti o attività privi di discrezionalità rispetto all'anno cioè devono essere degli atti obbligatori altrimenti non è possibile la sostituzione quindi l'obbligatorietà deve essere il riflesso di interessi unitari a la cui salvaguardia prevede l'intervento sostitutivo ancora il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della regione o sulla base di una decisione di questo quindi anche questo da un punto di vista procedimentale e informale una garanzia significativa infine la legge debba prestare congrue garanzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo in
conformità al principio di leale collaborazione ciò significa che deve essere disciplinato un procedimento tale per cui lente sostituito deve essere messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'auto a nuovo adempimento deve essere coinvolto deve poter interloquire nello stesso procedimento quindi devono essere apprezzate delle garanzie procedurali per garantire il coinvolgimento la collaborazione non è possibile una sostituzione immediata ad esempio senza appunto una chiara collaborazione con quello che all'ente sostituito ovviamente queste garanzie procedimentali operano solo nei confronti di quelli che sono gli enti dotati di garanzia costituzionale di autonomia questo personalmente garantita e quindi in primis
anche i comuni oltre a le province le città metropolitane non operano invece nei confronti per esempio delle delle città montane rispetto alle quali delle comunità montane rispetto alle quali quindi queste garanzie procedimentali a tutela degli organi derivanti dall'esercizio di un potere sostitutivo ovviamente non sono o non sono operative perciò fondamentale la autonomia diciamo nell'esercizio della funzione amministrativa di cui gode il comune sulla base appunto del principio generale previsto dall'articolo 118 è fondamentale peraltro nell'esercizio di questa funzione amministrativa di cui gode il comune anche la il ricorso meglio la titolarità di un autonomia normativa ovvero i
comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative agli stili conoscenze sulla base di quanto disposto all'articolo 118 godono anche di autonomia normativa un autonomia normativa che è strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni amministrative e che trova un espresso fondamento in costituzione all'articolo 117 comma 6 l'articolo 117 comma 6 prevede infatti che la potestà regolamentare spetta allo stato nelle materie di legislazione esclusiva salva delega alle regioni la potestà regolamentare spetta alle regioni ogni ato e comuni le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare i l'ordine la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite quindi gli enti
locali i comuni godono di una potestà normativa funzionale all'esercizio delle funzioni amministrative che sono chiamati ad espletare è indispensabile che l'organizzazione di quelle funzioni amministrative avvenga sulla base dell'esercizio di un potere normativo che appunto funzionale ribadisco all'esercizio della funzione amministrativa il principio è diciamo che alla base di quella che è la stessa vocazione la chiamata in sussidiarietà cioè laddove l'ente è titolare funzioni amministrative si troverà ad esercitare funzioni normative allo stesso modo in questo caso posto che il comune è titolare di funzioni amministrative e chiaro che la regolamentazione in quella determinata materia rientra nell'autonomia normativa
del comune proprio perché strumentale all'esercizio di funzioni amministrative si tratta ovviamente di un principio più volte sottolineato ribadito è chiarito dalla giurisprudenza della corte costituzionale emblematica in tal senso una delle primissime sentenze dopo la riforma del titolo quinto sentenza 246 del 2006 in cui la corte afferma che se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali anche in considerazione dei principi sussidiarietà differenziazione adeguatezza ex articolo 118 non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della regione neppure via suppletiva la
potestà regolamentare propria dei comuni o delle province in base a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima nei limiti infatti delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali sono questi ultimi solo questi ultimi possono adottare i regolamenti relativi all'organizzazione e all'esercizio delle funzioni loro affidate dalle regioni quindi è evidente che l'autonomia normativa di cui godono i comuni è funzionale all'esercizio delle funzioni amministrative e la potestà regolamentare degli enti locali non può essere soppressa dice la corte ne verosimilmente eccessivamente compressa dal legislatore statale o regionale è indispensabile quindi garantire l'autonomia formativa in termini di regolamentazione
di quella determinata funzione per rendere efficiente e effettivo il funzionamento della funzione amministrativa e quindi l'operatività della locazione delle diverse funzioni amministrative e garantire quindi il comune dell'esercizio di quelle funzioni ad esso assegnate sulla base del principio di sussidiarietà ex articolo 118 della costituzione
Related Videos
Lezione 4 - Le autonomie: a) Regioni e Province
1:30:55
Lezione 4 - Le autonomie: a) Regioni e Pro...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
5,727 views
Corso breve di diritto costituzionale. Settima lezione: Regioni, Provincie e Comuni
42:15
Corso breve di diritto costituzionale. Set...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
15,117 views
TESTO UNICO ENTI LOCALI: Come studiarlo - mappa di lavoro
9:17
TESTO UNICO ENTI LOCALI: Come studiarlo - ...
Formazione Diritto
47,595 views
Lezione 6 - Il procedimento amministrativo
1:18:08
Lezione 6 - Il procedimento amministrativo
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
3,786 views
The Best Celtic Mystique Music for Deep Relaxation by E. F.  Cortese.
56:33
The Best Celtic Mystique Music for Deep Re...
Mind & Spirit Relaxation with Music
11,199,705 views
CompTIA Network+ Certification Video Course
3:46:51
CompTIA Network+ Certification Video Course
PowerCert Animated Videos
6,917,663 views
Lezione 1 - Organizzazione dello Stato nella Costituzione italiana
1:31:32
Lezione 1 - Organizzazione dello Stato nel...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
9,115 views
Le funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni ed i servizi pubblici locali
1:42:31
Le funzioni fondamentali, le forme di eser...
Unione Nazionali Segretari Comunali e Provinciali
2,313 views
Lezione 2 - I tre poteri classici: A) Parlamento B) Governo C) Magistratura
1:30:47
Lezione 2 - I tre poteri classici: A) Parl...
Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
5,291 views
Manuale di Diritto amministrativo - Lezione 26 - Il comune
17:15
Manuale di Diritto amministrativo - Lezion...
Keyeditore Tv
3,633 views
lofi hip hop radio 📚 - beats to relax/study to
lofi hip hop radio 📚 - beats to relax/stu...
Lofi Girl
Business Analyst Full Course [2024] | Business Analyst Tutorial For Beginners | Edureka
3:28:05
Business Analyst Full Course [2024] | Busi...
edureka!
242,206 views
La Costituzione - Lezione n.15 - Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni (Artt. da 115 a 133)
24:02
La Costituzione - Lezione n.15 - Regioni, ...
Keyeditore Tv
15,054 views
HAUSER - Classic Gala Concert LIVE at the Royal Albert Hall - FULL Concert
2:00:00
HAUSER - Classic Gala Concert LIVE at the ...
HAUSER
288,792 views
Christopher Clark: The 1848 Revolutions
1:10:45
Christopher Clark: The 1848 Revolutions
London Review of Books (LRB)
292,298 views
Building a Full Stack Workout Tracker with React Native & MongoDB
3:59:11
Building a Full Stack Workout Tracker with...
notJust․dev
138,072 views
Il Testo Unico degli Enti Locali
2:56:26
Il Testo Unico degli Enti Locali
Scuola di Amministrazione del Comune di Genova
76,487 views
Wolfram Physics Project: A Discussion with Jim Gates
2:43:04
Wolfram Physics Project: A Discussion with...
Wolfram
38,168 views
Generative AI in Healthcare: Is This our Hemingway Moment?
1:06:06
Generative AI in Healthcare: Is This our H...
UCSF Department of Medicine
10,492 views
🔥Project Management Full Course 2022 | Project Management Tutorial | Project Management| Simplilearn
3:54:20
🔥Project Management Full Course 2022 | Pr...
Simplilearn
806,947 views
Copyright © 2025. Made with ♥ in London by YTScribe.com