Lezione 4 - Le autonomie: a) Regioni e Province

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Publica - Scuola ANCI perGiovani Amministratori
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siamo la quarta lezione di questo corso per pubblica la scuola di anci per i giovani amministratori soprattutto negli enti locali e iniziano proprio a parlare di enti locali parliamo di autonomia territoriale per parlarne bene bisogna partire dall'articolo 5 della costituzione perché l'articolo 5 ci ricorda che la repubblica una e indivisibile favorisce le autonomie quindi un concetto fondamentale che la repubblica è e resta una e indivisibile le autonomie solo un articolazione della repubblica del nome del pluralismo fondamentale ma la repubblica resta una e indivisibile questo è un punto molto importante perché all'inizio degli anni novanta l'allora
lega nord presentò un disegno di legge sulla secessione un disegno di legge di modifica costituzionale quel disegno di legge venne dichiarata irricevibile al senato proprio perché andava a modificare un principio fondamentale l'italia giuridicamente è una e indivisibile e impensabile giuridicamente fare una divisione della repubblica però al suo interno la repubblica alle autonomie quale autonomia tradizionalmente l'italia era divisa in province e comuni questa è la divisione dello stato sabaudo e poi dello stato del regno italiano poi invece si arriva alla divisione costituzionale e proprio in assemblea costituente si parla delle regioni le regioni sono un'invenzione della
costituzione potremmo dire cioè le regioni esistevano già geograficamente e storicamente addirittura in diritto romano se noi vediamo le regio romane corrispondono per molte alle attuali regioni italiane però giuridicamente il concetto nasce soltanto negli anni della costituente il costituente vuole le regioni perché perché vuole dare amalgama al territorio nazionale cioè si rende conto che il territorio nazionale ha bisogno di mettere insieme gli italiani la famosa frase ottocentesca l'italia è fatta bisogna fare gli italiani dover fare gli italiani bisogna sentirsi italiani e unire i tesori territori come facendo le regioni le regioni nascono sappiamo in assemblea costituente
nascono prima le regioni speciali le cinque regioni speciali per ragioni linguistiche e per ragioni di insularità per ragioni di confine poi nascono invece le regioni ordinarie le regioni ordinarie non sono state attuate subito dalla legislazione di attuazione costituzionale perché perché entrarono in quello che è stato chiamato l'ostruzionismo di maggioranza la fase di calamandrei ostruzionismo di maggioranza cosa significa significa che la maggioranza politica uscita dalle elezioni del 1948 cioè la maggioranza della democrazia cristiana una maggioranza relativa ma fragile perché lo schieramento delle sinistra era forte quella maggioranza aveva il timore che l'attuazione degli istituti costituzionali potesse
limitare il potere del parlamento e negli istituti costituzionali fuori dal parlamento si poteva togliere potere proprio alla centralità parlamentare alla centralità della democrazia cristiana stessa quindi per ragioni politiche si decise di attuare tardivamente tutta una serie di istituti quali la corte costituzionale il cnel il consiglio superiore della magistratura il referendum abrogativo le stesse regioni proprio le regioni perché il timore è che nelle regioni vincessero le sinistre quindi tutti questi istituti di attuazione costituzionale rino tardivamente sappiamo infatti che le regioni arriveranno soltanto negli anni 70 quindi quasi dopo vent'anni e più dalla entrata in vigore della
costituzione e le regioni arriveranno in quel decennio con poi grande trasferimento di competenze del 1977 il dpr 616 sono poi tutte cose che vedremo dettagliatamente in questa che in questa lezione è nelle prossime le regioni quindi nascono però come enti in fondo di minore importanza rispetto allo stato perché si diceva il sistema è un sistema accentrato in cui anche le regioni hanno competenze limitate quali del vecchio articolo 117 un elenco di competenze limitate pochi invece dopo una ventina d'anni di attività delle regioni si è pensato di cambiare profondamente il sistema prima si è cambiato nel
1999 con la legge costituzionale che ha creato le regioni un diverso modello di forma di governo le regioni tradizionalmente erano regioni la natura parlamentare cioè i cittadini noi cittadini e leggevamo il consiglio regionale che poi leggeva il presidente come come parlamento come il parlamento nazionale repubblica parlamentare invece si passa la forma di governo presidenziale perché con la riforma costituzionale del 1999 del 2001 si consente che nelle regioni si lega direttamente il presidente in che senso come avviene negli stati uniti cioè il presidente è anche il presidente della giunta regionale guide il governo regionale e come
tale il presidente governa direttamente senza più il rapporto fiduciario questo ha cambiato profondamente il modello di governo delle regioni quando si legge il presidente finché resta il presidente resta quel governo non si possono fare modifiche di governo come nella forma di governo parlamentare poi nel 2001 si è completata la riforma con la riforma del titolo quinto la revisione costituzionale la visione costruzione più ampia che si è avuta nella nostra costituzione repubblicana vengono modificati quasi tutti gli articoli dal 114 in poi in che senso quasi una rivoluzione copernicana perché perché si portano le regioni al centro
si cerca di array arrivare a un sistema para federale quindi un sistema in cui le regioni hanno maggiori competenze addirittura hanno competenze legislative generali articolo 117 quarto comma mentre l'elenco delle competenze è quello dello stato quindi lo stato ha competenza limitata la regione ha competenza generale le funzioni amministrative del tempo stesso vengono assegnate in in nome del principio di sussidiarietà al livello più basso possibile ai comuni quindi prima comuni poi province poi regione è poi stato ancora si sviluppa la sussidarietà orizzontale come possibilità per forme di autonomia anche privata lavorare alla cosa pubblica ancora si
crea il federalismo fiscale cioè l'idea che le regioni devono avere i tributi propri e proventi proprio questo modello del 2001 quasi federale è rimasto quasi federale perché perché nei sistemi federali come la germania il canada lustrale gli stati uniti d'america c'è un senato delle regioni cioè c'è una camera di compensazione politica di questo modello in italia invece la riforma del 2001 fu una riforma parziale poi come molti hanno detto dopo è stata ancora ricordo un po frettolosa perché una riforma incompleta incompiuta questa riforma cosa ha portato ha portato che in fondo rimasta in parte inattuata
creando anche grande confusione le regioni hanno cominciato a funzionare anche male proprio perché non erano chiare le loro competenze tutto il primo decennio di giurisprudenza costituzionale dopo l'anno 2000 in cui esplode il contenzioso fra stato e regioni in cui la corte costituzionale cerca di raddrizzare gli elenchi di materie spiegandoli ampliando le competenze dello stato ampliandole per esempio anche con una funzione tara costituente come è stato detto non la famosa sussidiarietà ascensionale della sentenza numero 303 del 2003 ancora leggendo in maniera estensiva le competenze statali come ad esempio la tutela della concorrenza articolo 117 comma 2
lettera e che diventano materia trasversale in cui rientro tante competenze delle regioni questa fase poi è stata accompagnata dal mancato completamento del federalismo fiscale e anche dal mancato completamento dell'autonomia differenziata perché perché l'articolo 116 verso comm consentiva in questo modello anche che le regioni ordinarie potessero chiedere più autonomia modello peraltro mai attuato fino ad ora in vent'anni tutto questo modello ha creato un po di incertezza nel modello delle autonomie e quindi si è pensato anche di incidere sulle province perché sappiamo e vedremo che le province inizialmente erano enti di intermedi ma a diretta elezioni dei
cittadini come se fossero proprio degli enti intermedi con un proprio consiglio un proprio presidente delle proprie lezioni modello parlamentare anche questo poi invece le province sono state prima spogliate di competenza cercando di portare le competenze un po verso l'alto un po verso il basso poi sono state abolite sono state abolite per legge questa abolizione avvenne per decreto legge poi annullato poi sono state riformate con la legge del rio del 2014 in enti di secondo grado cioè in etica non sono più elettivi ma sono di nomina degli enti territoriali minori però anche lì le province sono
rimaste in una specie di limbo perché poi con il tentativo di riforma costituzionale 2016 la riforma costituzionale renzi boschi quindi la più ampia riforma costituzionale tentata negli ultimi anni che poi è arrivata al referendum popolare referendum che l'ha bocciata si proponeva prova a quel punto l'esplicita abolizione delle province il modello non si è completato non si è completato e oggi si parla tanto ancora di riformare ma riformare come il quadro non è chiaro perché da un lato alcuni dicono punti house delle regioni rafforziamo le regioni andiamo verso un sistema federale altri dicono no de potenziamo
le regioni addirittura per esempio abolendo le o forse solo diminuendo le accorpandole ma chiarendo le competenze altri ancora dicono torniamo al modello precedente del 2001 uno stato ha centrato con regioni che hanno competenze invece limitate e fissate in costituzione e le province anche qui il quadro è poco chiaro perché alcuni con riattiviamo le altri dicono invece aboliamole defintivamente altre ancora riformiamo le per esempio creando un italia 60 province invece delle attuali 100 province circa che però quando competenze maggiori e più ampie il quadro di insieme qual è il quadro d'insieme che oggi le autonomie hanno
bisogno di una attualizzazione importante anche per quel che riguarda i comuni lo vedremo meglio nella lezione successiva bisogna capire bene anche quali sono le funzioni perché in questo nuovo mondo che un mondo che ci porta sempre più la digitalizzazione all'accentramento c'è bisogno di autonomie ma c'è anche bisogno di funzionalità dei procedimenti i procedimenti poi vedremo anche nelle elezioni che seguono vengono influenzati dalla pluralità di enti territoriali perché noi oggi sul nostro territorio italiano non abbiamo più solo e soltanto regioni province comuni ma questa sovrapposizione di competenze poi si affianca tutta un'altra serie di enti territoriali
che sono le comunità montane i consorzi di bonifica jato ibim tutta questa serie di enti che interferisce con le competenze invece dello stato e tutto questo spesso complice procedimenti amministrativi lo vedremo spesso capita di trovarci di fronte a procedimenti amministrativi in cui la competenza è di 20 30 enti contemporaneamente allora adesso inizieremo nella seconda parte della lezione con la professoressa pistorio a spiegare dettagliatamente come funzionano le regioni come funzionano le province e anche qual è stata la loro storia normativa e organizzativa con tutte le riforme però il tema di fondo è proprio questo cioè dobbiamo
attenderci che nei prossimi anni si faccia chiarezza nel modello delle autonomie sicuramente l'idea del costituente di avere tre livelli di autonomia del territorio ormai forse è un'idea che può essere anche sorpassata certo dei comuni non si può fare a meno ne parleremo poi della prossima lezione anche su eventuali accorpamenti o revisioni del modello comunale per l'app è la base l'organizzazione strutturale base però fra province e comuni forse si può scegliere forse si deve scegliere o quantomeno razionalizzando questo attuale sovrapposizione oppure oppure cercando di decidere per passare un sistema solo a base regionale o un sistema
solo a base provinciale d'altra parte anche attorno a noi vediamo anche gli altri stati quando una forte autonomia regionale la germania oppure funziona sostanzialmente senza regioni come la francia però questa diventa una scelta importante anche nell'ottica dell'efficientamento e sarà in fondo alla sfida dei prossimi anni probabilmente del prossimo parlamento della prossima legislatura affrontare le riforme costituzionali anche per capire il modello delle autonomie ma dobbiamo ricordare che al fondo l'italia resta una repubblica una e indivisibile ma che passa per le autonomie e non può passare per le autonomie perché l'italia in fondo il territorio differenziato un
territorio differenziato quindi che deve attraverso le autonomie dare il miglior servizio ai cittadini avvicinando il servizio cittadini con la sussidiarietà sono temi anche di teoria politica e di organizzazione ma sono temi importanti per capire come funziona la macchina dello stato in fondo questo corso punta quello far capire la macchina dello stato la macchina dello stato e centrale alla macchina e territoriale la macchina deve funzionare e probabilmente oggi sul tema delle autonomie c'è da ragionare molto forse anche sul tema dello stato centrale l'abbiamo detto ormai il bicameralismo perfetto il sistema parlamentare sono messo in discussione si
può anche passare un sistema monocamerale un sistema presidenziale a livello centrale però tutto questo deve portarsi anche un disegno coerente delle autonomie perché le autonomie in fondo solo un asse portante del nostro ordinamento che servono necessariamente buongiorno a tutti oggi parliamo di autonomie territoriali sappiamo bene che il tema del regionalismo e delle autonomie territoriali ricorre di il dibattito politico sulle riforme istituzionali sindaco l'unificazione però assunto sicuramente una maggiore consistenza a partire dal periodo successivo alla seconda guerra mondiale proprio quando si fa luce la consapevolezza circa la inidoneità dello stato a poter da solo soddisfare tutte
le esigenze diverse e variegate che caratterizzano i diversi livelli territoriali e diversi livelli di governo ecco allora che lo stato non può eludere da solo essere titolare della funzione legislativa delle funzioni amministrative emerge cioè l esigenza dell'attribuzione di determinate competenze di determinate funzioni per lo più amministrative e legislative anche in capo diversi altri enti territoriali ecco allora che la forma prescelta nel nostro ordinamento giuridico di stato è comunque una forma di stato accentrata quanto alla ripartizione e quindi ciò significa indubbiamente che non vi è una ripartizione in termini di sovranità lo stato è centrale tuttavia
c'è una diversa ripartizione delle autonomie in cava diversi livelli territoriali e in particolare con riferimento al ruolo delle regioni ecco allora che il dibattito in assemblea costituente s'incentrano intanto ovviamente sulla lan quanto piuttosto sul quantum di autonomia territoriale per riconoscere alle diverse regioni e questo perché ovviamente pur nella consapevolezza della necessità di riconoscere alle regioni un gran un certo grado di autonomia determinate funzioni appariva comunque evidente è necessario all'esigenza di evitare che questo riconoscimento di autonomia potesse trasformarsi nel riconoscimento di una sorta di federazione di quasi repubbliche regionali quindi fondamentale era l'esigenza di trovare un
ragionevole punto di equilibrio tra l'unità della repubblica come indiscusso principio fondamentale e il riconoscimento delle autonomie il riconoscimento degli funzioni legislative e amministrative regolamentari anche in capo alle regioni questa esigenza cioè la opportunità di trovare un bilanciamento un punto di equilibrio tra autonomia è il riconoscimento dei compiti e delle funzioni delle singole autonomie e principio di unità tela della repubblica e quindi ruolo unitario da riconoscere all'intervento statale ha accompagnato come dire il corso del tempo anche una molteplicità di riforme istituzionali sui diversi livelli territoriali ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le diverse fonti
e come si sono evolute nel corso del tempo anzitutto la fonte più importante delle diverse regioni è indubbiamente lo statuto lo statuto ad una conta competenza specializzata e occorre differenziare e tra gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e gli statuti delle regioni ad autonomia speciale rispetto a questi ultimi infatti l'articolo 116 della costituzione prevede che il procedimento per approvare lo statuto delle regioni autonomia speciale è il procedimento di revisione costituzionale l'articolo 116 prevede infatti che il friuli venezia giulia la sardegna la sicilia e trentino alto adige la val d'aosta dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale le peculiarità che coratti che caratterizzano dal punto di vista territoriale linguistico queste differenti regioni spingono quindi i costituenti a riconoscere loro delle particolari forme di quelle condizioni di autonomia il procedimento è quello in rete di revisione costituzionale ex articolo 138 della costituzione l'articolo 116 prevede peraltro che anche ad altre regioni sulla base di quello che è un regionalismo differenziato se possibile riconoscere delle condizioni diverse di autonomia maggiore autonomia sulla base di una procedura più complicata è infatti l'ultimo comma dell'articolo 116 e prevede che
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma e all'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alla lettera e limitatamente alle organizzazioni della giustizia di pace ns possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello stato su iniziativa della regione interessata sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi di quell articolo 119 la legge approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa tra lo stato e la regione interessata una procedura complicata che parte diciamo dall'esigenza della singolare giona toccano mia ordinaria
per ottenere un maggior grado di autonomia un maggior grado di differenziazione rispetto alle altre realtà regionali ancora la disposizione non ha avuto una effettiva applicazione diverse le bozze di intese di accordi ai fini della eventuale applicazione appunto di un regionalismo differenziato per quel che riguarda invece le regioni ad autonomia ordinaria lo statuto è disciplinato dall'articolo 123 della costituzione l'articolo 123 della costituzione prevede che ciascuna regione allo statuto in armonia con la costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali l'ultimo comma precisa poi che si è fatta fonte disciplina il consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali anzitutto si è fatta disposizione è stato oggetto di una modifica nel corso del tempo avvenuta in un primo momento con la legge costituzionale 1 del 99 e poi modificata anche in virtù della legge costituzionale 3 2001 che ha modificato il titolo quinto parte seconda della costituzione queste modifiche necessitano anzitutto di una precisazione di una
riflessione perché proprio sul finire degli anni 90 che inizia un processo di modifica dell'assetto costituzionale è quell intervento di diverse leggi costituzionali di revisione del titolo quinto per incrementare i poteri delle regioni le funzioni delle regioni nel corso del tempo infatti quello che era il disegno stabilito dal costituente appariva volto a garantire in maniera eccessiva l'intervento unitario dello stato e quindi è stata necessaria e opportuna nel corso di una decina d'anni una l'attivazione di una serie di leggi per una riforma in funzione dell'esigenza di incrementare i poteri compiti e le funzioni degli enti territoriali e
in primo luogo delle regioni è proprio nell'ottica quindi di questo maggiore incentivo stimolo attribuzione di maggiori funzioni alle regioni che viene modificato l'articolo 123 e viene quindi riorganizzato l'assetto in tema di fonti per quel che riguarda lo statuto delle regioni autonomia ordinaria anzitutto il contenuto quindi da un punto di vista sostanziale dello statuto prescritto dall'articolo 123 è un contenuto necessario ovvero come si desume da questa disposizione ciascuno statuto in armonia con la costituzione deve disciplinare il funzionamento l'organizzazione la forma di governo e a dire il vero anche in funzione della di un'interpretazione sistematica che si
desume rispetto all'articolo 122 della costituzione anche quelli che sono i sistemi di elezione dal momento l'ultimo como ad esempio l'articolo 122 prevede che il presidente la giunta regionale salvo che lo statuto regionale disponga diversamente eletto a suffragio universale diretto il primo comma dell'articolo 122 prevede che il sistema di elezione i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con leggi della repubblica ovvero tutto per tutto questo per dire che a seguito di diverse
riforme volte a implementare i poteri delle regioni oggi la disciplina costituzionale rimette all'autonomia statutaria delle regioni ad autonomia ordinaria la disciplina circa il funzionamento l'organizzazione la forma di governo e sistemi elettorali all'interno di ciascuna regione un indubbio riconoscimento di autonomia nei confronti di siffatte regioni a seguito della quale peraltro è stato necessario apportare una riforma che per quel che riguarda le regioni autonomia differenziata vale a dire quelle regioni di cui abbiamo detto rispetto alle quali lo statuto adottato con legge di revisione costituzionale perché a seguito di questa modifica si era arrivati ad una situazione quasi
paradossale cioè la situazione tale per cui le reginato una mia ordinaria avendo la possibilità di scegliere la forma di governo l'organizzazione il sistema elettorale cioè il cuore dell'organizzazione all'interno di ciascuna regione si trovavano quasi a godere di una posizione diciamo di maggior prestigio di maggiore autonomia rispetto alle regioni ad autonomia differenziata ecco allora la necessità di opportunità di introdurre per le regioni autonomia differenziata la possibilità di approvare leggi statutarie ovvero delle leggi che provengono appunto dalla regione autonomia speciale e non sono più quindi stabilite con legge di revisione costituzionale ovvero dallo stato e che disciplinano
l'organizzazione della forma di governo nonché i sistemi elettorali quindi questa modifica l'articolo 123 è stata di particolare rilievo dal punto di vista contenutistico sostanziale per quel che riguarda l'attribuzione della disciplina il funzionamento dei sistemi elettorali della forma di governo alle regioni autonomia ordinaria e adesso è conseguita necessariamente l'opportunità riconosciuta alle regioni ad autonomia speciale di poter autonomamente disciplinare se infatti aspetti compiere organizzazione forma di governo sistemi elettorali attraverso una legge ad hoc ovvero la cosiddetta legge statutaria da un punto di vista sostanziale occorre riflettere ulteriormente sulla modifica apportata da da tale disposizione perché il contenuto
stabilito all'articolo 123 concerne il cosiddetto contenuto necessario degli statuti delle regioni autonomia ordinaria è altresì possibile che rispetto a sul fatto contenuto gli statuti delle regioni autonomie ordinarie contengono ovviamente altra disciplina siffatta disciplina verrà qualificata come per contenuto eventuale perché questa distinzione perché indubbiamente sulla base di quanto prescritto all'articolo 123 il contenuto necessario prescritto dallo statuto ospita un efficace capacità parametrica anche rispetto alla successiva legislazione regionale ovvero nel sistema delle fonti lo statuto della regione autonomia ordinaria una punta competenza specializzata che indubbiamente si trovano la posizione gerarchicamente inferiore rispetto alla costituzione come si desume arte
dall'articolo 123 laddove prescrive che lo statuto deve essere in armonia con la costituzione ma indubbiamente nel rapporto tra statuto e legge regionale il contenuto necessario di quanto prescritto dallo statuto è vincolante in maniera assoluta e inderogabile rispetto alla legislazione regionale successiva per quel che riguarda il contenuto eventuale in dottrina ci sono varie varie tesi sono state avanzate varie perplessità in merito al indubbia capacità parametrica della legge del contenuto eventuale dello statuto rispetto alla legislazione regionale diverse dunque le tesi forse la maggioritaria è quella volta a riconoscere comunque un efficacia vincolante anche al contenuto eventuale del
contenuto stabilito nello statuto a fronte del fatto che essendo appunto una fonte ha competenza specializzata una sorta lasciatemi il termine di piccola costituzione che disciplina ciascuna delle singole regioni potrebbe avere in tutti i suoi contenuti e quindi non solo inquieti inderogabilmente stabiliti all'articolo 123 un efficacia giuridica vincolante e quindi a parametrica rispetto alle successive leggi regionali dal punto di vista procedimentale invece l'articolo 123 apporto a un'altra importante e significativa modifica rispetto a quanto disciplinato in passato e questo perché appunto nel periodo antecedente la riforma costituzionale avvenuta con legge costituzionale 1 del 99 di chi statuti
devecchi in autonomia ordinaria erano di fatto deliberati dalle regioni ma approvati poi formalmente con una legge dello stato quindi avevano una sorta diciamo di natura bifronte perché sostanzialmente appartenevano alla regioni ma formalmente alla allo stato era comunque una legge della repubblica con questa modifica nell'ottica di incrementare la posizione di autonomia delle regioni l'articolo 120 della costituzione prevede invece per lo statuto e approvata musici e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottata ad intervallo non minore di due mesi per tale legge non è richiesta la
posizione del visto da parte del commissario del governo come invece in precedenza il governo della repubblica può promuovere questioni di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla corte costituzionale entro 30 giorni alla loro pubblicazione abbiamo visto l'unica ipotesi di controllo di natura preventiva rimasto nel nostro ordinamento ha seguito alla riforma del titolo quinto che nella stessa appunto ottica di incrementare i poteri delle regioni annunci dice in via principale previsto che anche il ricorso da parte delle regioni nei confronti di legge atti aventi forza di legge dello stato sia successivo a dispetto di quanto previsto in
passato lo statuto e poi sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale lo statuto sottoposto al referendum non è prova non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi evidenti quindi come questa modifica nell'ottica di incrementare l'autonomia delle regioni conferma inderogabilmente allo statuto della regione autonomia ordinaria sia un atto esclusivamente regionale e la procedura prevista è molto complicata ricorda è doppiamente come appare evidente il procedimento di revisione costituzionale più delle due deliberazioni la
possibilità del coinvolgimento del corpo elettorale su richiesta di organi legittimati di organi ad hoc per quel che riguarda la potestà legislativa regionale e la ripartizione della funzione legislativa tra stato e regioni la modifica del titolo quinto parte seconda della costituzione avvenuta con legge costituzionale 3 del 2001 ha apportato significative novità anzitutto la modifica sostanziale dell'articolo 117 della costituzione e il capovolgimento dei criteri che ci pensa stabiliti per la ripartizione delle funzioni del vertice della funzione legislativa tra stato e regioni anzitutto fondamentale importanza sul primo comma dell'articolo 117 ove si legge a seguito della modifica che
la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comuni radio e dagli obblighi internazionali si tratta di una disposizione molto importante da diversi punti di vista anzitutto perché individua una introduce una vera e propria equiparazione tra stato e regioni in ordine alla sottoponibilità agli stessi tipi di vincoli cioè le regioni vengono parificate allo stato e viceversa per quel che riguarda i vincoli rispetto ai quali essi sono chiamati ad operare tanto le regioni quanto allo stato quindi tanto il legislatore statale quanto e cesena dove regionale deve
rispettare la costituzione gli occhi di internazionali i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ovvero in una struttura diciamo circolare sulla base di quanto previsto dalla costituzione quindi dei limiti mi essa contenuti occorre far riferimento alla normativa sovranazionale e quindi all'ordinamento internazionale con l'ordinamento dell'unione europea per porre in essere delle leggi che siano ad essi con forni questo è molto importante sia dal punto di vista regionale che nazionale in virtù appunto della del riconoscimento dell'importante penetrazione ve le fonti sovranazionali nell'ordinamento giuridico nazionale e quindi un vincolo fondamentale espresso nei confronti dei singoli e legislatori tanto dei registratori regionali
quanti legislatore statale ecco quindi l'importanza anche a seguito di questa disposizione ad esempio del ruolo dell interpretazione conforme un interpretazioni che deve essere conforme a costituzione all'ordinamento alle fonti del diritto internazionale alle fonti del diritto dell'unione europea come diciamo criterio ermeneutico che trova anche un riconoscimento in costituzione in virtù di questa equiparazione allo stesso o agli stessi tipi di vincoli che limitano sia il legislatore statale che regionale a partire dal secondo comma invece l'articolo 117 che introduce quella che è una diversa elencazione delle materie di potestà legislative statali e regionali un capovolgimento rispetto all'ordine in
precedenza seguita anzitutto il secondo comma dell'articolo 117 contiene una serie di materie che sono di potestà legislativa esclusiva statale in potestà legislativa esclusiva statale come emerge dalla denominazione stessa significa attribuzione allo stato di è la potestà esclusiva cioè è lo stato che necessariamente deve intervenire per disciplinare quelle materie e quindi escluso qualsiasi intervento da parte regionale cia più di un capovolgimento rispetto all'ordine al criterio di ripartizione a seguito della modifica del titolo quinto sono espressamente indicate le materie rimesse alla potestà esclusiva dello stato materie in cui quindi può intervenire solo ed esclusivamente lo stato un
elenco piuttosto significativo corposo che va dalla politica estera rapporti internazionali l'immigrazione la moneta la tutela del risparmio organizzazione amministrativa dello stato l'ordine pubblico la sicurezza alla cittadinanza la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni la tutela dell'ambiente dell'ecosistema le norme generali sulle istruzioni da previdenza sociale dall'in cisl azione elettorale ovvero una molteplicità di materie rispetto alle quali emerge l'esigenza di una regolamentazione unitaria sul piano nazionale a fronte di questa esigenza quindi devo intervenire con una legge esclusivamente lo stato proprio per raggiungere quel delicato equilibrio tra principio di unità e il riconoscimento delle autonomie sì è vero
che questi ultimi appunto determina l'attribuzione funzioni legislative alle regioni ma indispensabile che se vadano contemperata con quell'esigenza di unità rispetto alla quale indispensabile quello stato in determinate materie intervenga in esclusiva il terzo comma dell'articolo 117 prevede invece un elenco di materie che appartengono questa legislativa concorrente concorrente tra stato e regioni la concorrenza si esplica attraverso la produzione di una legge cosiddetta quadro cornice dello stato in cui esso stabilisce i principi fondamentali della materia ed invece l'intervento della regione delle singole regioni si estrinseca in una disciplina di dettaglio ovvero una legge regionale che va darà attuazione
a quei principi fondamentali in quelle determinate materie soddisfacendo però quelle che sono le esigenze peculiari delle singole realtà locali delle singole autonomie territoriali la potestà legislativa concorrente quindi rappresenta diciamo uno strumento di coordinamento tra stato e regione una ripartizione di competenze con riguardo a specifiche materie in cui si estrinseca proprio una vera collaborazione tra stato e regioni in cui cioè potremmo dire una armonizzazione delle funzioni legislative statali e regionali in determinati contesti ambiti materiali ad esempio sono materie di legislazione concorrente la tutela della sicurezza la ricerca scientifica e tecnologica le professioni il trasporto la produzione
la distribuzione nazionale di energia il coordinamento in tema di finanza pubblica ovvero una diciamo una serie a fa abbastanza significativa di materie rispetto alle quali è fondamentale l'armonizzazione il coordinamento e quindi alcuni principi fondamentali che rispondono a esigenze di carattere unitario che sono inderogabili che sono necessarie adesso non necessari e poi una disciplina di dettaglio stabilite rimessa l'autonomia regionale ecco forse l'esercizio della potestà legislativa in materia concorrente rappresenta in chiave è emblematica a quell'esigenza di contemperamento tra autonomia e unita attraverso che si estrinseca appunto in una concorrente bipartita funzione legislativa tanto da parte dello stato
quanto da parte della regione l'articolo 117 quarto comma prevede poi una sorta di capsula residuale prevedendo che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato quindi una clausola residuale con cui si individua l'intervento della di ciascuna delle regioni in tutte le materie che di fatto non appartengono al secondo comex articolo 117 quindi a quelle materie di potestà legislativa esclusiva statale e che non sono ricomprese nemmeno nel terzo comma ovvero in quelle materie di potestà legislativa concorrente rispetto alle quali è riconosciuto alle alle regioni la possibilità
di intervenire solo come una disciplina del tai più in armonia e principi fondamentali stabiliti dal stabilite dallo stato ora da un punto di vista procedurale possiamo riconoscere l'importanza dell'atto legislativo regionale né sistema delle fonti come atto naturalmente equiparato rispetto alla legge statale e come merce ancor più a seguito dell'articolo 117 in merito alla equiparazione agli stessi e alla sottoponibili tahiti stessi vincoli quindi la legge regionale nel sistema delle fonti è collocata quale atto primario accanto alla legge statale sia pur chiaramente è caratterizzata da una diversa competenza quindi uno stesso grado gerarchico il rapporto che lega
una legge statale ad una legge regionale è un rapporto di competenza ogni qualvolta dovesse sorgere un'antinomia o per un contrasto tra una norma legislativa statale e regionale sarà il criterio di competenza regolare l'eventuale risoluzione della stessa il criterio di competenza implica come noto l'intervento della corte costituzionale e la risoluzione della di tale antinomia avviene attraverso il ricorso quella che è la norma di grado superiore che assegna la competenza ovvero il ricorso alla lettura all'esame all'interpretazione dell'articolo 117 per individuare quindi la fonte competente una volta approvata poi la legge viene approvata dal consiglio regionale viene promulgata
dal presidente della giunta e pubblicata prima nel bollettino ufficiale e poi la z ufficiale l'importanza del ruolo interpretativo per della funzione interpretativa per risolvere eventuali antinomie normative e consente di riflettere sulla modifica del titolo quinto avvenuta con legge costituzionale 3 del 2001 e in particolar modo sugli effetti di questo capivo il capovolgimento del della ripartizione tra materia di potestà legislativa esclusiva statale e regionale ovvero a distanza di ormai più di vent'anni dall'entrata in vigore di questa modifica una modifica volta come ho già sottolineato a incrementare i poteri delle regioni e quindi a consentire in cui
il bilanciamento tra l'unità e il riconoscimento delle autonomie un maggior rilievo a quella che a distanza delle autonomie regionali a dispetto invece di quella distanza centralista che di fatto percorreva trasversalmente il testo costituzionale in tutto il titolo quinto parte seconda della costituzione oggi a distanza di più di vent'anni cerchiamo di riflettere sugli effetti derivanti da questa modifica costituzionale ovvero se effettivamente questa riscrittura del titolo quinto in particolar modo con riguarda le funzioni registrative abbia in un certo senso funzionato cioè se la modifica del titolo quinto ha davvero incrementato le funzioni legislative delle singole regioni ora
qualche perplessità effettivamente emerge perché il testo costituzionale l'articolo 117 soprattutto nel comma 2 comma reves comma 4 è stato per lo più oggetto di una evidente riscrittura attraverso la l'interpretazione da parte della corte costituzionale e questo perché molti diciamo degli ambiti di competenza ripartiti sulla base della nuova formulazione della tenuta con la revisione costituzionale forse non rispondevano ad alcune esigenze proprie del sistema nazionale ecco allora che l'intervento della corte costituzionale ha in un certo senso operato una quasi riscrittura del titolo quinto parte seconda con riguardo alla funzione legislativo e quindi in particolar modo con riguarda
l'articolo 117 pur a costituzione invariata quindi a costituzione invariata l'interpretazione della ripartizione delle funzioni legislative ha determinato dagli esiti importanti e significativi vediamo in che termini in che modo per esempio attraverso l'interpretazione delle cosiddette materie trasversali ovvero alcune delle materie previste tra quelle di potestà legislativa esclusiva statale quindi contenute nel 119 articolo 117 comma 2 della costituzione come ad esempio alla tutela dell'ambiente dell'ecosistema o la tutela della concorrenza vengono considerati dalla corte costituzionale ciò che delle vere e proprie materie dei valori delle materie ecco e quindi degli ambiti così anche che sono in grado dice
la corte di tagliare trasversalmente una molteplicità di ulteriori ambiti di competenza anche delle regioni in differenti materie o ancora in materia di potestà concorrente per esempio in materia di coordinamento della finanza pubblica la corte costituzionale specifica proprio che i principi che vengono dettati dallo stato di fatto riescono ad interagire ad invadere anche degli spazi di competenza che teoricamente sulla carta dovrebbero appartenere alle regioni ecco allora che si crea una certa confusione in quella ripartizione così chiara e netta che si desume dalla lettura dell'articolo 117 comma 2 e al 3 comma 3 della costituzione in questo
contesto risulta piuttosto difficile più di un'occasione individuare quello che è lo specifico ambito di competenza ovvero risulta piuttosto complicato in più di un'occasione applicare il criterio di competenza ovvero quei criteri con la corte ricorre come dicevamo per risolvere eventuali antinomie tra norma regionale norma statale ecco allora che è la corte costituzionale per risolvere eventuali contrasti ricorre spesso a quello per criterio della prevalenza per prevalenza dice la corte si intende in realtà un un'esigenza un meccanismo di flessibilità cui ricorre la corte per scegliere quello che è il titolare della funzione legislativa in quel determinato ambito quando
un intervento normativo dice la corte riguarda una fitta trama di relazioni all'interno delle quali è difficile isolare un solo interesse quindi una sola materia è necessario sottolinea la corte per risolvere l'eventuale antinomia tra legge statale regionale identificare quale sia l'interesse prevalente per qualificare la materia a cui ricondurre in via prioritaria l'intervento normativo quindi attraverso il criterio della prevalenza la corte costituzionale riesce di fatto a scegliere quale tra le diverse materie sia prevalente rispetto alla disciplina di quella fitta rete di relazioni e quindi scegliere di fatto il titolare della funzione legislativa competente in quella determinata situazione
da ultimo per esempio la situazione emergenziale che stiamo vivendo ha suscitato l'intervento della corte costituzionale in più di un'occasione perché è proprio il nome del principio costituzionale di unitarietà della repubblica che la corte costituzionale sottolinea la necessità della gestione accentrata in capo allo stato della situazione emergenziale che essendo appunto una situazione di ampia portata e soprattutto di carattere nazionale di carattere unitario e quindi a fronte di questa fazio sottesa all'intervento dello stato è indispensabile dice la corte ricorrere a misure normative di stampo nazionale quindi unitario e aprire contrastare la diffusione dei contatti su tutto il
territorio rispetto a questa disciplina quindi alle regioni non possono essere riconosciute soltanto delle iniziative molto frammentarie ma per lo più la disciplina deve essere di carattere unitario quest'esigenza peraltro trovato riscontro e molte ordinanze regionali che sono state annullate da interventi di giudici amministrativi proprio perché ordinanze regionali si trovavano in contrasto con discipline con una disciplina di carattere unitaria dettata dallo stato e allora alcuni giudici amministrativi hanno di fatto annullato si è fatto finanze regionali in contrasto con la normativa nazionale dettata per far fronte alla situazione emergenziale sorge un contenzioso e ci si rivolge alla corte
costituzionale fino alla sentenza molto importante che l'assenza il suo numero 37 del 2021 chiarisce quello che è ricorrendo nuovamente al criterio della prevalenza l'intervento mag il soggetto competente ad intervenire di fronte a siffatta alla situazione con la pronuncia numero 37 del 2003 del 2021 la corte dichiara di incostituzionalità di una legge regionale nel caso di specie tra la legge della val d'aosta perché si sostituiva si sovrapponeva alla legislazione nazionale nell'adozione delle misure di contenimento della diffusione dei contagi da cor 19 sul territorio valdostano cioè di fatto entrava in rotta di collisione con una disciplina di
carattere unitario la corte dunque riconosce che i diversi interventi legislativi nazionali appartengono una competenza esclusiva che quella prescritta all'articolo 117 comma 2 lettera q in tema di profilassi internazionale tra le materie dice la corte da intendersi comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso ovvero a prevenirla e quindi un intervento regionale in tale materia ad essere dichiarato illegittimo proprio perché contrasta con una disciplina nazionale che non consente alcun tipo di intervento regionale particolarmente importante in questo contesto la affermazione della corte costituzionale secondo cui di fronte alla necessità di contrastare una pandemia
globale ci sono ragioni logiche primate giuridiche che radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria di carattere nazionale idonee a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività ecco allora come non ha esigenza diciamo così attuale la corte costituzionale ancora una volta ricorre al criterio della prevalenza per scegliere il soggetto titolare titolare di quella competenza legislativa nonostante la fitta rete di relazioni che intercorrono nella disciplina di una determinata situazione e questo per individuare appunto il soggetto competente ancora una volta questa situazione emergenziale dimostra quanto sia difficile e
quanto quindi sia rilevante problematico spesso il dibattito in tal senso il raggiungimento di quell'equilibrio tra unitarietà quindi esigenza di perseguire di per sé di tutelare di salvaguardare quel principio fondamentale del nostro spiegamento che è l'unità della repubblica e dall'altro però contemperare questa esigenza con riconoscimento delle autonomie locali delle autonomie territoriali della funzione legislativa riconosciuta alle regioni difficile con temperamento per lo più indispensabile nello stabile l'intervento del giudice costituzionale alle volte poi diciamo che il criterio della prevalenza può non essere satisfattivo può non essere sufficiente per individuare concretamente quella che è la l'ambito di materia che
implica l'intervento di un determinato soggetto piuttosto che degli altri e quindi la corte costituzionale in tali occasioni ricorre a quella che alle collaborazioni una chiave di volta uno strumento fondamentale e necessario di coordinamento dei diversi livelli di governo che cerca quindi di trovare una armonizzazione sul piano normativo attraverso il riconoscimento tanto dell'unità quanto delle autonomie e quindi un ulteriore con genio diciamo di flessibilità che garantisce l'intervento dello stato e delle autonomie territoriali ciascuno nel proprio ambito di contro test di competenza il nome di questa di questo strumento dialogico ovvero della cosiddetta leale concorrenza tra fato
ragioni accrescimento dell'autonomia regionale avvenuta con la modifica il titolo quinto parte seconda della costituzione non si estrinseca solo con riguardo all'esercizio di funzioni di legislative ma riguarda anche la locazione delle funzioni amministrative prima della riforma del titolo quinto parte seconda della costituzione infatti la ripartizione delle funzioni amministrative tra stato e regioni seguiva il cosiddetto criterio del parallelismo ciò significa che laddove le regioni è un titolare di funzioni legislative allo stesso modo erano titolari di funzioni amministrative e lo stesso moriva per lo stato ecco il cosiddetto principio del parallelismo ovvero laddove c'è la funzione legislativa parimenti
c'è un esercizio funzione amministrativa tanto per lo stato quanto per le regioni quindi un parallelismo dal punto di vista oggettivo e soggettivo che garantiva l'esercizio di funzioni amministrative in quelle stesse materie in cui il soggetto sia esso lo stato la regione era appunto titolare di funzione legislativa questo criterio viene sostanzialmente abbandonato con la notifica del titolo quinto parte seconda della costituzione sempre nell'ottica di garantire un maggior accrescimento dell'autonomia regionale ed infatti la nuova determinazione della locazione delle funzioni amministrative tra stato e regioni affondato le sue radici in quella legge 59 del 97 con la quale
inizia questo nuovo percorso questo nuovo processo di incremento dei poteri regionali delle auto regionali e delle diverse autonomie territoriali è infatti un primo fondamento diciamo o normativo in questa legge sia nell'individuazione del comune come ente fondamentale in un esercizio delle funzioni amministrative ciò detto l'articolo 118 con la modifica il titolo punito parte seconda della costituzione introduce un nuovo criterio di ripartizione delle funzioni amministrative l'articolo 118 infatti prevede che funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province città metropolitane regioni e stato sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e
adeguatezza neve dunque abbandonato il criterio il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative il luogo di un criterio che invece vede nel comune quello che è l'ente territoriale più vicino al cittadino e quindi maggiormente idoneo a conoscere i bisogni di quella determinata realtà territoriale e pertanto competente all'esercizio delle funzioni amministrative il criterio prevede quindi l'attribuzione in primo luogo al comune dell'esercizio delle funzioni amministrative laddove ciò non sia possibile allora ve la stessa esigenza un'esigenza unitaria di esercizio di quella determinata funzione amministrativa dell attribuzione ad un organo diverso fino ad arrivare allo stato l'operatività
di questo criterio deve essere conforme ai principi di sussidiarietà adeguatezza e differenziazione che vuol dire voglio innanzitutto che l'attribuzione al comune delle funzioni amministrative deve essere compatibile con quelle che sono le esigenze organizzative di quella determinata realtà territoriale e deve essere conforme anche a quelle che sono le esigenze dell'azione dei pubblici poteri mi spiego meglio il principio di sussidiarietà anzitutto mitica che l'esercizio della funzione amministrativa è effettuata dal comune soltanto se e nella misura in cui si è fatto esercizio e sia in grado dunque di garantire l'efficienza e l'effettività dell'azione dei pubblici poteri questa è
la sussidiarietà in senso verticale cioè che regola appunto il coordinamento e l'operatività tra i diversi pubblici poteri accanto ad essa si esplica anche una sussidiarietà in senso orizzontale come in realtà individuata sia dall'articolo 118 quarto comma della costituzione come ribadita dalla corte costituzionale con sentenza 131 del 2020 la sussidiarietà in senso orizzontale implica l'avvicinamento del cittadino alle amministrazioni attraverso specifiche appunto la corte l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale quindi l'esercizio delle funzioni amministrative deve rispettare la operatività del principio di sussidiarietà in senso verticale orizzontale deve avvenire
poi nel rispetto dei criteri di sussidiarietà adeguatezza e differenziazione cosa significa differenziazione significa che l'attribuzione l'esercizio di siffatte con funzioni amministrative deve essere comunque in grado di garantire una efficiente organizzazione dal punto di vista democratico strutturale organizzativo territoriale cioè il comune può esercitare si è fatto funzione amministrativa essere in grado di garantire dal punto di vista appunto territoriale strutturale l'esercizio di quelle funzioni e ancora l'esercizio delle funzioni attribuite al comune deve essere compatibile con il principio di adeguatezza ovvero dal punto di vista organizzativo è subordinato all'esistenza di un giudizio di una valutazione circa la idoneità
organizzativa di quella determinata strumenti quella determinata amministrazione per garantire appunto l'esercizio della funzione il criterio quindi di sussidiarietà insieme al criterio di adeguatezza insieme alla differenziazione consentono l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto di quanto stabilito dalla costituzione pur che appunto non emergano esigenza per esempio di unitarietà un'esigenza di gestione di organizzazione unitaria rispetto alla quale sarebbe quindi necessario e doveroso l'intervento dello stato ancora una volta dunque è indispensabile il raggiungimento di un delicato punto di convergenza di un equilibrio tra unità della repubblica come principio fondamentale e ink incremento delle autonomie regionali il difficile con temperamento
bilanciamento tra queste esigenze avviene per lo più attraverso strumenti di flessibilità in particolar modo è l'esercizio di questa funzione amministrativa nell'ottica della sussidiarietà verticale che ha dei riflessi importanti e significativi sui diversi livelli di coordinamento tra stato e regioni e questo perché l'esercizio della diciamo sussidiarietà verticale in campo nel campo amministrativo può avere delle ripercussioni fondamentali anche per quel che è certo è che per quel che riguarda le competenze legislative e infatti è a partire diciamo dalla nota sentenza della corte costituzionale numero 303 del 2003 che opera un ulteriore meccanismo di flessibilità che riguarda l'esercizio
le funzioni legislative oltre per esempio alle cosiddette materie trasversali in materie non materie di cui abbiamo già parlato in relazione all'articolo 117 comma 2 quindi per esempio alla materia della concorrenza alla tutela dell'ambiente dell'ecosistema accanto a cui che a questo criterio diciamo di flessibilità se ne aggiunge un altro con riguardo alla possibile attrazione in sussidiarietà e ripeto a partire la sentenza a 303 del 2003 della corte costituzionale che può effettivamente operare sul fatto mentalismo come come opera la sua attrazione in sussidiarietà la corte specifica che laddove in in attuazione dell'articolo 118 della costituzione l'esercizio di
funzioni amministrative come dire si sposta rispetto a quanto indicato nell'articolo 118 in merito all'intervento dell'ente territoriale più vicina al cittadino e cioè il comune e quindi laddove ad esempio l'esercizio della funzione amministrativa per esigenze unitario venga effettuata dallo stato allora lo stesso modo quella determinata funzione amministrativa in quel determinato ambito dovrà essere garantita dallo stato ecco la cosiddetta attrazione in sussidiarietà ovvero la dove opera la sussidiarietà verticale con riguardo alle funzioni amministrative allo stesso modo opera diciamo una sorta di sussidiarietà anche su un campo legislativo ove infatti ci dice la corte lo stato ammucchia se
per sussidiarietà funzioni amministrative che non possono essere adeguate niente efficacemente esercitate ad altri livelli di governo tali funzioni in virtù del principio di legalità devono essere organizzate regolate dalla legge statale la cosiddetta sussidiarietà legislative ecco che il principio di sussidiarietà assurge dunque ad elemento di flessibilità rispetto a quella ripartizione di competenze legislative previste all'articolo 117 ovvero è in grado di incidere su quella ripartizione e consentire un ulteriore ampliamento della potestà legislativa statale rispetto a quanto disegnato dal legislatore dal revisione costituzionale con la legge appunto costituzionale 3 del 2001 ovviamente in tale caso cioè qualora vi
siano delle istanze quindi di unificazione che spingono lo stato di intervenire per l'esercizio di funzioni amministrative lo stato avoca a sé anche funzioni legislative in sostanza dice la corte nelle ipotesi in cui le funzioni amministrative e dei bar in base al principio di sussidiarietà adeguatezza essere attratte a livello nazionale l'organizzazione e la regolazione delle stesse spetta al legislatore statale ove si tratta di abiti rientranti nella competenza legislativa regionale infine anche nella competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117 comma 4 quindi si tratta di un evidente e significativo meccanismo di flessibilità che incide su quella
ripartizione altrimenti rigida delle materie previste all'articolo 117 e che ancora una volta contro le materie materie materie trasversali estende rispetto a quanto indicato nella riforme titolo quinto alcuni campi di interventi dello stato ecco perché dicevo prima a distanza di oltre vent'anni dalla riforma del titolo quinto la corte costituzionale in parte ridisegnato ampliato quelli che erano i contorni di una più rigida ripartizione di competenze la cui ratio andava individuata sostanzialmente nel l'accrescimento dei poteri regionali ecco allora come sostanzialmente questi interventi della corte costituzionale confermano ancora una volta quanto sia difficile trovare con ragionevole punto d'incontro bilanciamento
tra esigenze di unitarietà da un lato il riconoscimento delle autonomie spettanti alle regioni dall'altro è proprio nell'ottica di raggiungere questo difficile equilibrio che si inserisce anche l'attribuzione della potestà regolamentare anche rispetto all'esercizio al potere regolamentare infatti la modifica del titolo quinto parte seconda apporta significative novità oggi sappiamo bene che l'articolo 117 più in forma sesso della costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo stato spetta allo stato nelle materie di legislazione esclusiva salva delega alle regioni quindi sostanzialmente è lo stato a poter adottare regolamenti in tutte le materie di potestà legislativa esclusiva salva però la
possibilità a messa a punto dalla costituzione di conferito una delega alle regioni e quindi di consentire l'esercizio del potere regolamentare anche alle regioni nelle materie di potestà esclusiva statale la potestà regolamentare rispetto alle regioni in ogni altra materia chiara ed evidente quindi l'ottica di incrementare i poteri anche regge anche regolamentari delle regioni attraverso la modifica del titolo quinto parte seconda della costituzione quindi anche per quel che riguarda questo livello contro il cosiddetto livello secondario la logica sottesa alla riforma risponde all'esigenza di incrementare quelli che sono i poteri delle autonomie regionali delle autonomie territoriali anche rispetto
a questo aspetto però è evidente la difficoltà estrema di trovare un ragionevole punto d'incontro un effettivo bilanciamento tra unitarietà da un lato il riconoscimento delle autonomie regionali dei poteri regionali dall'altro è proprio o con riguardo a questa difficoltà sia nell'esercizio funzioni legislative sia nell'esercizio di funzioni amministrative sia con riguardo alla allocazione dei poteri regolamentari che la corte costituzionale è intervenuta più volte sottolineando l'importanza di un ulteriore congegno di flessibilità di uno strumento che garantisce un armonizzazione tra i diversi livelli di governo ovvero il cosiddetto principio di leale collaborazione il principio di leale collaborazione deve governare
i rapporti tra stato e regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi tale regola si estrinseca nella salvaguardia dell'unità della repubblica e riconosce quindi promuove le autonomie locali alle cui esigenze dei principi e metodi della legislazione cioè il principio di leale collaborazione deve essere sostanzialmente la chiave di lettura di un ragionevole punto d'incontro tra autonomia riconoscimento e promozione delle autonomie locali e territoriali da un lato e allo stesso tempo principio di unità ecco allora che secondo la corte costituzionale il nome
del principio di leale collaborazione occorre dar vita ad una fitta rete di accordi fatta di intese consultazioni richieste di pareri informazioni reciproche ovvero una fitta rete di inter e di relazioni di raccordi tra i diversi livelli di governo per garantire una maggiore efficienza una maggiore efficacia nella nell'esercizio di funzioni non solo legislative ma anche amministrative e anche nell'esercizio dei poteri regolamentari ovviamente questo litri che al coinvolgimento di diversi organi per esempio la commissione parlamentare per le questioni regionali le conferenze permanenti della conferenza stato regioni il consiglio delle autonomie locali si tratta di organi fondamentali che
svolgono un ruolo significativo proprio nell'esigenza di trovare un raccordo tra i diversi livelli di governo nell'esercizio delle diverse funzioni un ulteriore aspetto di particolare importanza con riguardo al coordinamento appunto tra i diversi livelli di governo sia acqua riguardo alla disciplina del cosiddetto potere sostitutivo l'articolo 120 della costituzione consente infatti allo stato di intervenire in talune occasioni sostituendosi a quelle che sono delle autonomie locali il governo può sostituirsi ad organi delle regioni delle città metropolitane delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione l'articolo 120 della costituzione prevede dunque la possibilità per il governo di sostituirsi ad organi delle regioni qualora appunto sia necessario o per rispondere ad esigenze sovranazionali oppure per esigenze legate alla incolumità
alla sicurezza pubblica ovvero delle esigenze di unitarietà che rendano indispensabile l'intervento sostitutivo dello stato rispetto ovviamente ad un organo regionale che risulta inerte a fronte del di un determinato obbligo di intervenire allora la costituzione riconosce allo stato il potere di intervento ovviamente si tratta di un potere di intervento che opererà soltanto dopo delle collaborazioni delle comunicazioni con lente l'organo della regione o dell'autonomia territoriale coinvolta ovvero verrà di solito consentito un certo lasso di tempo all organo regionale o della diversità delle diverse autonomie territoriali che rimane inadempiente rispetto a quel determinato obbligo è decorso infruttuosamente il
termine concesso all'ente king del cliente interverrà dello stato come interverrà indubbiamente sembra dall'interpretazione all'articolo 120 della costituzione che si faccia riferimento a poter in un legislativi dal momento che si fa riferimento al governo e quindi sostanzialmente si infili ipotizzava quantomeno all'indomani della riforma del titolo quinto e anche negli anni successivi che si potesse trattare se si dovesse trattare quasi esclusivamente di poteri legislativi poteri non normativi tuttavia proprio di recente in realtà è stata un decreto legge il decreto legge 87 del 2020 a essere adottato dal governo per intervenire a fronte del mancato adempimento da parte
di una regione in particolare si trovata si trattava della regione puglia e la vicenda non si vada al mancato adempimento dal magazzino dal mancato adeguamento della regione puglia tramite la legislazione in materia elettorale alla una legge cornice posta in essere dallo stato a fronte dell'esigenza di garantire conformemente al testo costituzionale la pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive prescritte appunto da legge statale regionale interviene quindi il governo con un decreto legge si tratta appunto della prima volta nel 2020 della dell'occasione in cui appunto il potere sostitutivo si estrinseca nell'adozione di un atto normativo ovviamente in attuazione
all'articolo 120 perché l'esercizio del potere sostitutivo tramite interventi legislativi non è una novità quando ci si riferisce all inerzia regionale con riferimento al mancato adempimento di norme provenienti dall'unione europea per esempio di direttive comunitarie non a caso però questa disciplina trova un fondamento più specifico nell'articolo 117 della costituzione l'articolo 117 sul riparto appunto delle funzioni legislative tra stato e regioni prevede espressamente la possibilità ad un potere sostitutivo dello stato rispetto alle alle regioni a fronte di un mancato adempimento ed infatti è proprio l'articolo 117 comma 5 a prevedere che le regioni e le province autonome
di trento e bolzano nelle materie di loro competenza partecipano alle decisioni diretta la formazione degli atti normativi comunitari una partecipazione indispensabile e ineludibile proprio per la tim per evitare che poi direttive o provvedimenti dell'unione europea a cui dire cadono dall'alto quindi una partecipazione alla fase ascendente di formazione dell'atto europeo e provvedano all'attuazione all'esecuzione degli accordi internazionali degli atti dell'unione europea nel rispetto delle norme di procedura stabilita da legge dello stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza si tratta quindi di una possibilità espressa di un intervento legislativo da parte
dello stato a fronte di un inadempimento regionale in questo caso però è opportuno riflettere sull'importanza ineludibile dell'intervento statale in via sostitutiva a fronte della altrimenti responsabilità dell'intero stato sul piano europeo quindi nel caso in cui ad esempio una direttiva dell'unione europea ricade in una materia di potestà residuale regionale quindi sia necessario l'intervento da parte della regione è fondamentale che l'organo regionale intervenga qualora ovviamente si dovesse assistere ad un inadempimento regionale di intervento da parte dello stato in via sostitutiva è indispensabile per evitare anche quello che è una responsabilità sul piano europeo eventuale procedura di un'eventuale
procedura di infrazione quindi un intervento di tal guisa sul piano normativo si giustifica alla luce di quello che è il rapporto tra l'ordinamento interno in coordinamento sovranazionale in particolare coordinamento europeo anche in termini di responsabilità
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